Credito imposta carburanti 2026: estensione ad autotrasporto persone

TL;DR:

  • Credito d’imposta per il caro carburanti esteso alle imprese di trasporto persone e NCC.
  • Requisito fondamentale: veicoli di categoria ambientale Euro V ed Euro VI.
  • Spese ammissibili relative agli acquisti effettuati da marzo a giugno 2026.
  • Risorse finanziarie complessive stanziate pari a 300 milioni di euro.
  • Compensazione del credito legata ai prezzi di riferimento di febbraio 2026.

Che cos’è il credito d’imposta carburante 2026?

Il credito d’imposta carburante 2026 è una misura straordinaria di sostegno fiscale introdotta dal legislatore per attenuare l’impatto economico dell’aumento dei costi energetici nel settore dei trasporti su gomma. Originariamente riservato alle sole imprese operanti nell’autotrasporto di merci per conto terzi, il beneficio è stato esteso in sede di conversione del D.L. n. 63/2026 (convertito con Legge n. 113 del 25 giugno 2026) anche alle imprese di trasporto passeggeri e ai servizi di noleggio autobus con conducente.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Il valore del credito è calcolato in percentuale sul maggior costo sostenuto per l’acquisto di gasolio per autotrazione rispetto a un prezzo di riferimento prefissato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Warning operativo: Il credito d’imposta per l’acquisto di carburante non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) né del valore della produzione netta ai fini IRAP. Le imprese devono comunque conservare ed esibire le fatture di acquisto in formato elettronico e i relativi registri dei rifornimenti interni per evitare contestazioni in fase di controllo documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi sono i nuovi soggetti ammessi all’agevolazione?

L’estensione della platea dei beneficiari rappresenta un correttivo importante per equilibrare il sostegno pubblico nel comparto dei trasporti, fortemente colpito dall’incremento del costo del gasolio. Con l’approvazione della legge di conversione, possono presentare domanda anche i soggetti esercenti attività di trasporto di persone su strada non soggetto a obblighi di servizio pubblico.

Rientrano tra i beneficiari le imprese che svolgono servizi di noleggio autobus con conducente disciplinati dalla Legge n. 218/2003, nonché quelle che gestiscono servizi di linea passeggeri extraurbani o turistici. Questa apertura risponde alla necessità di preservare la marginalità economica di un settore strategico per la mobilità nazionale e per la ripresa dei flussi turistici.

Le aziende di trasporti devono monitorare l’evoluzione di tutte le agevolazioni fiscali attive per pianificare gli investimenti in modo sinergico. È opportuno coordinare questo credito con le altre misure di compensazione erariale destinate allo sviluppo industriale, come ad esempio quelle previste dal piano Transizione 5.0, le quali richiedono requisiti stringenti di conformità per poter essere compensate in F24.

Quali requisiti tecnici devono soddisfare i veicoli aziendali?

L’accesso all’agevolazione è strettamente vincolato al rispetto di criteri di sostenibilità ambientale per la flotta aziendale. Il credito d’imposta è concesso per i soli consumi di gasolio effettuati da veicoli adibiti al trasporto passeggeri o merci che appartengano a classi ambientali di ultima generazione.

In particolare, sono ammessi al beneficio esclusivamente i consumi riferiti a veicoli di categoria Euro V ed Euro VI. Restano esclusi dall’agevolazione i mezzi più datati, al fine di stimolare il rinnovo del parco circolante in un’ottica di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera.

I controlli sulla classe ambientale dei veicoli avvengono tramite l’incrocio dei dati del libretto di circolazione con le fatture elettroniche di acquisto del carburante, dove deve essere riportata la targa del mezzo rifornito. Per le imprese con flotte complesse, l’acquisto di nuovi veicoli deve essere pianificato valutando anche le relative agevolazioni in conto capitale per beni 4.0, come analizzato nella nostra guida sull’iperammortamento 2026 e sulle modalità di revoca dei vincoli territoriali di acquisto.

Insight settoriale: L’indicazione della targa del veicolo nelle fatture elettroniche è un requisito formale tassativo. L’omissione di questo dato o l’errata indicazione della targa sul documento fiscale di acquisto del gasolio preclude l’ammissibilità della spesa all’agevolazione, costringendo l’impresa a faticose procedure di rettifica prima dell’invio dell’istanza erariale.

Come avviene il calcolo del beneficio spettante?

Il valore del credito d’imposta spettante è parametrato sulla spesa effettivamente sostenuta dall’impresa fornitrice per l’acquisto di gasolio per autotrazione nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2026. Il calcolo si basa sulla differenza tra il costo di acquisto registrato e il valore medio del carburante rilevato nel mese di febbraio 2026.

Questo meccanismo di calcolo a “differenziale” mira a neutralizzare i picchi di spesa eccezionali registrati nei mesi primaverili del 2026, garantendo un indennizzo proporzionato all’effettivo incremento subîto. Le fatture d’acquisto devono essere quietanzate tramite mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito aziendali, bonifici bancari, o contratti di netting con i fornitori di carburante).

La corretta gestione dei crediti d’imposta in bilancio e la verifica preventiva dei contratti di fornitura rappresentano elementi cardine per la compliance aziendale. Adempimenti simili si riscontrano in altri settori in cui la forma del contratto influisce direttamente sul trattamento fiscale dell’operazione, come evidenziato nel chiarimento ministeriale relativo alla disciplina dell’IVA sulle permute nell’ambito dei contratti estimatori e delle forniture di beni commerciali.

Quali sono le risorse stanziate per la misura nel 2026?

Per fare fronte all’estensione della platea e garantire la copertura finanziaria del credito d’imposta anche per il comparto del trasporto persone, il governo ha incrementato le risorse disponibili. Lo stanziamento complessivo deliberato per la misura per l’anno 2026 ammonta a 300 milioni di euro.

La ripartizione dei fondi è gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per scongiurare il rischio di un esaurimento precoce delle risorse disponibili. Qualora la somma delle istanze presentate dovesse superare il tetto massimo di spesa autorizzato, l’ammontare del credito effettivamente fruibile da ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente tramite un meccanismo di riparto (c.d. “taglio lineare”).

Warning operativo: Il rispetto delle finestre temporali per l’invio delle domande è essenziale per non perdere il diritto al beneficio. A differenza di altre agevolazioni fiscali a sportello, l’invio tempestivo dell’istanza nei primi giorni di apertura del portale rappresenta un fattore determinante qualora si applichi il riparto per esaurimento dei fondi erariali.

Come si confrontano i requisiti di accesso dei veicoli?

Le caratteristiche di accesso al credito variano in base alla tipologia di attività svolta e al parco veicoli impiegato. Di seguito viene presentata una sintesi delle condizioni operative previste dal nuovo quadro normativo del 2026.

Categoria Veicolo Classe Ambientale Richiesta Periodo Spese Agevolabili Stato Operativo Domande
Autotrasporto Merci Almeno Euro V o Euro VI Marzo – Giugno 2026 In attesa di decreto attuativo
Autotrasporto Persone Almeno Euro V o Euro VI Marzo – Giugno 2026 In attesa di decreto attuativo
NCC (Bus / Autobus) Almeno Euro V o Euro VI Marzo – Giugno 2026 In attesa di decreto attuativo

Quando sarà operativa la richiesta del credito d’imposta?

Nonostante l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 113, il credito d’imposta non è ancora immediatamente fruibile dalle imprese beneficiarie. L’operatività della misura è subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale di natureza attuativa, firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questo decreto, atteso nelle prossime settimane, definirà le scadenze temporali per la presentazione delle istanze, le modalità di invio telematico tramite la piattaforma dedicata e i criteri di calcolo specifici per i servizi NCC. Le imprese interessate devono raccogliere preventivamente la documentazione contabile e verificare che i dati relativi alle targhe dei veicoli Euro V ed Euro VI siano perfettamente allineati con i registri storici dei consumi.


La complessità nella determinazione della spesa agevolabile e la necessità di rispettare criteri formali rigorosi (come l’indicazione della targa in fattura) richiedono una verifica preliminare accurata. Il team di consulenza fiscale di Gruppo AQ supporta le imprese di autotrasporto merci e persone nella corretta quantificazione del credito carburanti 2026, nella predisposizione delle istanze e nella gestione delle compensazioni fiscali in F24 per evitare sanzioni in sede di controllo.


In breve

  • La Legge n. 113/2026 ha esteso il credito d’imposta carburanti alle imprese di trasporto passeggeri e NCC.
  • Sono ammessi al beneficio fiscale esclusivamente i consumi relativi a veicoli di classe Euro V ed Euro VI.
  • L’agevolazione copre gli acquisti tracciabili di gasolio effettuati nel quadrimestre marzo-giugno 2026.
  • Le risorse finanziarie erariali stanziate complessivamente per la misura ammontano a 300 milioni di euro.
  • La presentazione delle domande richiede la previa pubblicazione del decreto attuativo interministeriale.

Articoli correlati


Lo sapevi che

  • L’estensione del credito include per la prima volta i noleggiatori di autobus con conducente (NCC) ex Legge 218/2003.
  • Il prezzo di riferimento per determinare l’incremento di costo del gasolio è quello rilevato nel mese di febbraio 2026.
  • Il credito d’imposta carburante è esente da imposizione ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e IRAP.
  • I consumi effettuati con mezzi di classe ambientale Euro IV o inferiore sono totalmente esclusi dall’agevolazione.
  • In caso di insufficienza dei fondi stanziati, i crediti richiesti saranno ridotti con un riparto proporzionale lineare.
  • La fattura elettronica deve riportare obbligatoriamente la targa del veicolo Euro V o Euro VI per essere ritenuta valida.

FAQ

  1. A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 113 del 25 giugno 2026, la platea dei beneficiari è stata ampliata. Oltre alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (già incluse nel piano originario), sono ora ammesse anche le imprese che effettuano trasporto di persone su strada. Questo comprende sia i gestori di servizi di linea passeggeri (extraurbani, turistici, scolastici) sia le imprese che offrono servizi di noleggio autobus con conducente (NCC) regolati dalla Legge 218/2003. L’estensione rappresenta un forte incentivo per la stabilità finanziaria di queste imprese, messe a dura prova dall’innalzamento generalizzato dei prezzi del gasolio verificatosi nella prima parte dell’anno.

  2. L’accesso al credito d’imposta è limitato ai consumi effettuati da veicoli che rispettano standard ecologici minimi stabiliti dal legislatore. Nello specifico, sono ammessi esclusivamente i veicoli commerciali o autobus adibiti al trasporto di merci o persone che appartengono alla categoria ambientale Euro V o Euro VI. Tutti i consumi relativi a veicoli alimentati a gasolio con classe ambientale Euro IV o inferiore sono totalmente esclusi dalla misura e non concorrono al calcolo del credito spettante. Questa limitazione mira a escludere dall’agevolazione i mezzi più inquinanti, incentivando al contempo le aziende ad avviare un piano di rinnovo ecologico del proprio parco veicoli circolante.

  3. Il credito d’imposta è calcolato esclusivamente sulle spese documentate per l’acquisto di gasolio per autotrazione effettuato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno 2026. L’acquisto deve essere comprovato da fattura elettronica emessa dal fornitore di carburante, all’interno della quale deve essere indicata in modo chiaro e inequivocabile la targa del veicolo Euro V o Euro VI rifornito. I pagamenti devono avvenire obbligatoriamente tramite strumenti tracciabili (carte di debito, carte di credito aziendali, bonifici bancari, o contratti di somministrazione con stazioni di servizio). Le spese sostenute per additivi o altri tipi di carburante non sono ammesse al calcolo dell’agevolazione erariale.

  4. La quantificazione del credito d’imposta avviene calcolando il differenziale di costo del gasolio acquistato nel quadrimestre marzo-giugno 2026 rispetto al prezzo di riferimento nazionale del mes di febbraio 2026, rilevato ufficialmente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La percentuale di rimborso applicata a questa quota differenziale sarà definita in sede di decreto attuativo, entro il tetto massimo delle risorse stanziate di 300 milioni di euro. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dalle imprese superi questa dotazione finanziaria erariale, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad applicare una riduzione proporzionale a tutte le istanze presentate, riducendo linearmente la quota spettante a ciascun operatore.

  5. Una volta che la domanda dell’impresa è stata accolta e il credito d’imposta è stato concesso dal Ministero, lo stesso potrà essere utilizzato dal beneficiario esclusivamente in compensazione orizzontale presentando il modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il credito non può essere oggetto di cessione a terzi o a istituti di credito, né può essere richiesto a rimborso diretto in dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta carburanti non è soggetto ai limiti generali annuali previsti per la compensazione dei crediti fiscali in F24, consentendo alle imprese di utilizzarlo integralmente per abbattere i propri debiti fiscali e previdenziali.

  6. Scenario: un’azienda di noleggio autobus con conducente possiede una flotta di 5 veicoli di classe Euro VI. Nel quadrimestre compreso tra marzo e giugno 2026, l’impresa acquista complessivamente 40.000 litri di gasolio per un costo totale di 72.000 euro (prezzo medio reale di 1,80 €/litro). Il prezzo medio di riferimento del gasolio rilevato nel mese di febbraio 2026 era pari a 1,60 €/litro, corrispondente a un costo teorico di 64.000 euro per la stessa quantità di carburante. Il differenziale di costo agevolabile su cui calcolare l’agevolazione è pari alla differenza, ossia 8.000 euro. Ipotizzando un’aliquota di rimborso del 20% definita dal decreto attuativo sul maggior costo differenziale, l’azienda maturerà un credito d’imposta compensabile pari a 1.600 euro.


Fonti

  • La nuova governance delle S.p.A. dopo il d.lgs. n. 47/2026

    Nuova governance delle S.p.A. con il d.lgs. 47/2026: informazione consiliare, ragionevole affidamento, presidente del CdA e responsabilità degli amministratori.
    LEGGI
  • D.Lgs. 96/2026 e trasparenza salariale: cosa cambia per le imprese

    La trasparenza salariale introdotta dal D.Lgs. 96/2026 in vigore dal 7 giugno 2026 ridefinisce la selezione HR e impone report di genere sopra i 100 dipendenti.
    LEGGI
  • Klaro chiude round da 3 milioni: Audit Quality in due diligence

    Klaro chiude un round da 3 milioni con 360 Capital e il supporto di CDP Venture Capital. Nell’operazione, Audit Quality di Gruppo AQ ha curato la due diligence contabile e fiscale.
    LEGGI
  • Rosso chiude round da 3 milioni: Audit Quality in due diligence

    Rosso (EmaHealth) chiude un round seed da 3 milioni di euro guidato da 360 Capital per rivoluzionare la raccolta di sangue in Italia. Audit Quality (Gruppo AQ) ha certificato la solidità della startup curando l’intera due diligence contabile e fiscale.
    LEGGI