Transizione 5.0: credito d’imposta per le imprese rimaste senza copertura finanziaria

TL;DR:

  • Il DL 38/2026 (27 marzo) ha riconosciuto alle imprese “esodate” il 35% del credito d’imposta Transizione 5.0 richiesto
  • Solo 7 giorni dopo, il DL 42/2026 ha innalzato la misura all’89,77% dell’importo originario
  • Le risorse stanziate sono salite da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro per il 2026
  • Il GSE deve comunicare il credito utilizzabile entro il 30 aprile 2026
  • La compensazione via F24 deve avvenire entro il 31 dicembre 2026

Che cosa sono le imprese “esodate” di Transizione 5.0?

Le imprese “esodate” di Transizione 5.0 sono quelle — circa 7.400 soggetti — che hanno presentato regolare comunicazione preventiva al GSE ai sensi dell’art. 38, comma 10, del D.L. 19/2024, hanno ricevuto la conferma tecnica dell’investimento, ma non hanno ottenuto la copertura finanziaria perché i fondi si erano esauriti prima che la loro pratica venisse evasa.

Il termine “esodati” richiama una condizione di esclusione non imputabile alla condotta dell’impresa. Queste aziende hanno rispettato tutte le regole: tempistiche, requisiti tecnici, documentazione. Il DL 38/2026 e il successivo DL 42/2026 intervengono per rimediare a questa situazione, riconoscendo un credito d’imposta proporzionale alle risorse recuperate.

Quali requisiti deve soddisfare l’impresa per accedere al beneficio?

Per accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 8 del DL 38/2026, l’impresa deve soddisfare due condizioni cumulative:

  • Aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. 19/2024
  • Aver ricevuto dal GSE sia la comunicazione di idoneità tecnica dell’investimento sia quella di esaurimento delle risorse disponibili

Gli investimenti ammissibili riguardano i beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B alla L. 232/2016) e le spese di formazione del personale. Non è necessario presentare nuove domande: il GSE provvede d’ufficio.

DL 38/2026 vs DL 42/2026: cosa cambia nel dettaglio

Il D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 modifica integralmente il comma 1 dell’art. 8 del DL 38/2026. La tabella mostra i punti di differenza tra i due provvedimenti:

ElementoDL 38/2026 (27 marzo)DL 42/2026 (3 aprile)
Percentuale credito35% dell’importo richiesto89,77% dell’importo richiesto
Plafond 2026537 milioni di euro1.302,3 milioni di euro
Risorse aggiuntive MIMITNon previste200 milioni aggiuntivi
Totale risorse esodati537 milioni~1,5 miliardi
Dotazione complessiva Piano~3,0 miliardi~4,25 miliardi
Contributo FER autoconsumoNon previsto57,7M (2026) + 80M (2027) + 60M (2028)
Scadenza GSE comunicazione30 aprile 202630 aprile 2026 (invariata)
Scadenza compensazione F2431 dicembre 202631 dicembre 2026 (invariata)

La percentuale dell’89,77% deriva dal rapporto tra le risorse disponibili (1.302,3 milioni) e il totale del credito richiesto dalle imprese in lista d’attesa (circa 1.450 milioni). È una quota di riparto, non un’aliquota discrezionale.

Come si utilizza il credito d’imposta: modalità e scadenze

Il GSE comunica entro il 30 aprile 2026 a ciascun soggetto l’ammontare del credito utilizzabile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate. Da quel momento decorrono cinque giorni prima di poter procedere.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il termine ultimo è il 31 dicembre 2026: non è previsto riporto né cessione a terzi. Due aspetti chiave:

  • Il credito non è soggetto ai limiti ordinari di compensazione (né al tetto dei 250.000 euro né al limite generale annuo)
  • Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP

Cosa devono fare le imprese adesso

Le imprese esodate non devono presentare ulteriori domande. Il GSE ha in carico le pratiche tecnicamente approvate e invierà d’ufficio la comunicazione entro il 30 aprile 2026. Le azioni concrete riguardano due fronti: la verifica della documentazione GSE (completezza delle comunicazioni sulla piattaforma) e la predisposizione del piano di compensazione F24 da strutturare nei mesi disponibili tra maggio e dicembre 2026.

Punto di attenzione tecnico: il credito non è cumulabile con il credito Transizione 4.0 per i medesimi beni oggetto di agevolazione, come chiarito dal DL 175/2025. Verificare l’eventuale sovrapposizione prima di avviare la compensazione.


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  • Pianificazione compensazione F24 (piano mensile ottimizzato entro il 31 dicembre 2026)
  • Analisi del gap residuo (valutazione opzioni per il 10% non coperto: fondi regionali, iperammortamento, finanza agevolata)

Partiamo dalla notifica GSE che hai già ricevuto.


In breve

  • Il DL 38/2026 (27 marzo) ha riconosciuto alle imprese esodate solo il 35% del credito d’imposta Transizione 5.0
  • Il DL 42/2026 (3 aprile) ha portato il beneficio all’89,77% dell’importo richiesto
  • Le risorse stanziate per gli esodati salgono a circa 1,5 miliardi di euro
  • Il GSE comunica il credito entro il 30 aprile 2026: non occorre presentare nuove domande
  • Il credito si usa solo in compensazione F24 entro il 31 dicembre 2026, senza limiti ordinari e senza imponibilità

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Lo sapevi che

  1. Il 6 novembre 2025 i fondi di Transizione 5.0 si sono esauriti in anticipo, a causa di un taglio di quasi 3,8 miliardi operato nell’estate 2025
  2. Tra il DL 38/2026 (35%) e il DL 42/2026 (89,77%) sono passati soli 7 giorni: una delle correzioni normative più rapide nella storia recente degli incentivi
  3. Le imprese “esodate” sono circa 7.400: una fetta rilevante del tessuto manifatturiero italiano
  4. Il credito non è cumulabile con il credito Transizione 4.0 per i medesimi beni oggetto di agevolazione (DL 175/2025)
  5. L’89,77% è una percentuale tecnica: deriva dal rapporto tra 1.302,3 milioni disponibili e ~1.450 milioni richiesti
  6. Il Piano Transizione 5.0 è finanziato in parte con fondi PNRR (componente M1C2), con obblighi di rendicontazione europea specifici

FAQ

  1. Chi può accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 8 del DL 38/2026?

    Possono accedere le imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive al GSE ai sensi dell’art. 38, comma 10, del DL 19/2024, hanno ricevuto la conferma tecnica dell’investimento e la notifica di esaurimento delle risorse. Non è necessario presentare nuove domande: il GSE identifica d’ufficio i soggetti aventi diritto e comunica l’ammontare del credito entro il 30 aprile 2026.
    Gli investimenti ammissibili riguardano i beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B della L. 232/2016) e le spese di formazione. Il criterio determinante è l’idoneità tecnica già verificata dal GSE in fase istruttoria, non una nuova valutazione.

  2. Quanto vale il credito d’imposta dopo le modifiche del DL 42/2026?

    Il DL 42/2026 ha elevato la misura del beneficio all’89,77% dell’importo originariamente richiesto, sostituendo il 35% del DL 38/2026. Il plafond è portato a 1.302,3 milioni di euro, cui si aggiungono 200 milioni MIMIT.
    Esempio concreto: un’impresa che aveva richiesto un credito di 200.000 euro otterrà 179.540 euro (200.000 × 89,77%). Il residuo di circa 20.460 euro non viene automaticamente compensato e richiede valutazione autonoma.

  3. Entro quando il GSE comunica il credito utilizzabile?

    Il GSE deve comunicare l’ammontare del credito utilizzabile entro il 30 aprile 2026, con preventiva informativa all’Agenzia delle Entrate. Dalla comunicazione decorrono cinque giorni prima che il credito possa essere utilizzato.
    Le imprese devono assicurarsi che la propria posizione sul portale GSE sia aggiornata e completa prima di quella data, per evitare ritardi amministrativi nella ricezione della comunicazione.

  4. Come si utilizza il credito d’imposta?

    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla comunicazione GSE e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non è previsto riporto all’anno successivo. Il credito non è cedibile a terzi né trasformabile in rimborso diretto.
    Non è soggetto ai limiti ordinari di compensazione (né al tetto annuo né al limite dei 250.000 euro), rendendolo particolarmente flessibile per ottimizzare i versamenti fiscali nei mesi disponibili da maggio a dicembre 2026.

  5. Il credito d’imposta è soggetto ai limiti ordinari di compensazione?

    No. Il credito non è soggetto ai limiti ordinari di utilizzo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP. Un’impresa con un credito da Transizione 5.0 di 500.000 euro può compensarlo integralmente entro il 31 dicembre 2026 senza preoccuparsi dei tetti standard.
    L’unico limite è temporale: la scadenza del 31 dicembre 2026 è tassativa.

  6. Cosa succede al circa 10% del credito non coperto dall’89,77%?

    La quota residua non è automaticamente compensata. Le opzioni principali sono: fondi regionali POR-FESR (se l’investimento è in corso), iperammortamento 2026 (per beni in Allegati IV/V L.199/2025), finanza agevolata SACE/CDP, oppure revisione della pianificazione se il capex non è completato.
    La scelta dipende da tipologia di beni, stato di avanzamento e struttura finanziaria dell’impresa. Non esiste una soluzione universale: serve un’analisi caso per caso.


Fonti

  • IVA sulle permute: il DL 38/2026 chiarisce la decorrenza del nuovo regime

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