Iperammortamento 2026: addio al vincolo “Made in UE” sui beni strumentali 4.0

TL;DR:

  • L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito di produzione in UE/SEE per i beni agevolabili
  • La modifica ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026
  • Ora sono ammissibili beni strumentali prodotti in qualsiasi Paese del mondo
  • Rimane il vincolo per gli impianti fotovoltaici (situazione ancora da chiarire in via definitiva)
  • Le modalità attuative saranno definite da un decreto MIMIT/MEF ancora da emanare

Che cos’è l’iperammortamento 2026?

L’iperammortamento 2026 è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1 commi 427-436, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini delle quote di ammortamento fiscale (o dei canoni di leasing). Il risultato è una base imponibile IRES ridotta proporzionalmente alla maggiorazione applicata.

A differenza del precedente credito d’imposta Transizione 5.0, l’iperammortamento non richiede specifici obiettivi di risparmio energetico. Opera come un moltiplicatore fiscale sul costo del bene. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con orizzonte triennale per la pianificazione degli acquisti.

I beni ammissibili rientrano negli Allegati IV e V della L. 199/2025 e devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le maggiorazioni previste per scaglione di investimento:

Scaglione di investimentoMaggiorazione sul costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Da 2,5 milioni a 10 milioni di euro100%
Da 10 milioni a 20 milioni di euro50%
Oltre 20 milioni di euroNon agevolato

Cosa cambia con il DL 38/2026: confronto ante e post

L’art. 7 del DL 38/2026 sopprime con effetto retroattivo il requisito di origine geografica. La tabella mostra le differenze rispetto alla disciplina originaria:

ElementoPrima del DL 38/2026Dopo il DL 38/2026
Origine beniSolo UE o SEEQualsiasi Paese del mondo
RetroattivitàN/ADal 1° gennaio 2026
Beni fotovoltaiciVincolo UE/SEEDa chiarire in via definitiva
Criterio determinanteOrigine geografica + requisiti tecniciSolo requisiti tecnici e funzionali
Allegati di riferimentoAllegati IV e V L. 199/2025Allegati IV e V L. 199/2025 (invariati)
Periodo agevolazione1.1.2026 – 30.9.20281.1.2026 – 30.9.2028 (invariato)
Decreto attuativo MIMIT/MEFAttesoAncora da emanare

La modifica si applica agli investimenti dal 1° gennaio 2026: chi aveva già acquistato beni extra-UE/SEE nella prima parte dell’anno rientra retroattivamente nell’agevolazione.

Quali investimenti rientrano nell’iperammortamento?

L’iperammortamento 2026 si applica a beni strumentali di alto contenuto tecnologico rientranti negli Allegati IV e V della L. 199/2025. Le categorie principali sono:

  • Beni materiali 4.0: macchinari e impianti controllati da sistemi computerizzati, robot, sistemi di visione, misura e controllo avanzato, interconnessi al sistema aziendale
  • Beni immateriali 4.0: software MES, sistemi di integrazione, piattaforme digitali per la gestione della produzione (Allegato V)
  • Beni FER per autoconsumo: impianti per autoproduzione da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, compresi sistemi di stoccaggio

Requisito trasversale: il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione. Deve essere attestato tramite perizia giurata o autocertificazione del legale rappresentante (per beni sotto 300.000 euro).

Per i beni in leasing finanziario, la maggiorazione si applica ai canoni e non al costo complessivo. Per contratti pluriennali è necessario un piano di calcolo specifico per esercizio.

L’eccezione fotovoltaico: perché rimane il vincolo?

Per gli impianti fotovoltaici il vincolo di produzione UE/SEE non è stato formalmente soppresso dal DL 38/2026. La norma ha eliminato il requisito per i beni degli Allegati IV e V, ma sulla categoria FER la situazione è ancora da definire, come segnalato anche da ANCE.

Prima di agevolarne l’acquisto, le imprese devono verificare che la produzione dei moduli avvenga nei Paesi ammessi, e attendere eventuali chiarimenti dal decreto attuativo MIMIT/MEF o da circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Impatto pratico: cosa fare adesso

Le imprese che nel 2026 hanno già acquistato beni extra-UE/SEE devono verificare se rientrano negli Allegati IV o V. Se sì, dall’entrata in vigore del DL 38/2026 (28 marzo 2026) quegli investimenti sono retroattivamente ammissibili dal 1° gennaio.

Chi è in fase di pianificazione acquisti può ora considerare un mercato globale senza restrizioni di origine. La valutazione torna a concentrarsi sulla qualità tecnologica del bene, non sulla sua provenienza geografica.

L’assenza del decreto MIMIT/MEF sulle modalità attuative crea ancora incertezza sulle procedure di accesso — in particolare le comunicazioni obbligatorie al GSE. È opportuno avviare la documentazione tecnica, ma monitorare la pubblicazione in GU prima delle comunicazioni formali.

Per le imprese con investimenti già in corso, questo è il momento di verificare l’ammissibilità dei beni e di aggiornare le perizie se si erano esclusi fornitori extra-UE dalla pianificazione originaria.


Struttura il piano capex 4.0: documentazione e ammissibilità con Gruppo AQ

L’iperammortamento premia chi investe bene e documenta correttamente. Se stai pianificando acquisti di beni strumentali 4.0 — o hai già effettuato investimenti nei primi mesi del 2026 — la verifica di ammissibilità e la strutturazione del fascicolo documentale sono i passi critici per evitare problemi in sede di controllo.

Il team Finance e Legal di Gruppo AQ offre:

  • Verifica di ammissibilità degli investimenti (mappatura beni vs Allegati IV e V, requisito interconnessione)
  • Strutturazione del fascicolo documentale (perizie, autocertificazioni, documentazione tecnica conforme)
  • Pianificazione capex pluriennale 2026–2028 (ottimizzazione scaglioni di investimento e impatto IRES)

Partiamo dalla lista dei beni già acquistati o in fase di ordine.


In breve

  • L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito di produzione in UE/SEE per i beni agevolabili
  • La modifica è retroattiva dal 1° gennaio 2026: si recuperano anche gli acquisti già effettuati
  • Sono ora ammissibili beni strumentali 4.0 prodotti in qualsiasi Paese del mondo
  • Eccezione: per gli impianti fotovoltaici il vincolo territoriale non è stato formalmente soppresso
  • Decreto attuativo MIMIT/MEF ancora da emanare: monitorare la GU prima di avviare le comunicazioni al GSE

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Lo sapevi che

  1. Il primo iperammortamento italiano fu introdotto nel 2017 con una maggiorazione del 150% sul costo dei beni 4.0: oggi la struttura è profondamente diversa
  2. Il vincolo “Made in UE/SEE” eliminato dal DL 38/2026 era in vigore da soli 3 mesi: era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 di dicembre 2025
  3. I Paesi SEE non-UE che avrebbero beneficiato del vincolo sono tre: Norvegia, Islanda e Liechtenstein
  4. Il decreto attuativo MIMIT/MEF definirà le modalità di interconnessione dei beni, requisito tecnico fondamentale per accedere all’agevolazione
  5. Gli Allegati IV e V comprendono oltre 70 categorie di macchinari, robot, sistemi di misura, software industriali e sistemi di integrazione digitale
  6. Per i beni in leasing finanziario la maggiorazione si applica ai canoni e non al costo complessivo del bene

FAQ

  1. Cos’era il vincolo territoriale eliminato dal DL 38/2026?

    Era la condizione introdotta dalla L. 199/2025 che richiedeva la produzione dei beni in Stati UE o SEE. L’art. 7 del DL 38/2026 ha soppresso questa limitazione con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
    Il vincolo escludeva investimenti in beni tecnologicamente avanzati prodotti in Giappone, USA o Corea del Sud. La retroattività sblocca gli acquisti già effettuati da imprese che avevano rinunciato a fornitori extra-UE.

  2. La modifica ha effetto anche sugli investimenti già effettuati?

    Sì. La norma ha effetto retroattivo: si applica a tutti gli investimenti dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data rispetto all’entrata in vigore del DL (28 marzo 2026).
    Le imprese che avevano escluso beni extra-UE dalla pianificazione agevolativa devono rivalutare quegli investimenti. La documentazione tecnica (perizia o autocertificazione) rimane necessaria per attestare la conformità agli Allegati IV o V.

  3. Quali sono le aliquote di maggiorazione previste?

    L’iperammortamento si applica con aliquote decrescenti per scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro; 100% per la fascia 2,5–10 milioni; 50% per la fascia 10–20 milioni. Gli investimenti oltre 20 milioni non sono agevolati.
    La maggiorazione non si traduce in un credito diretto, ma in una riduzione della base imponibile IRES proporzionale: a un’impresa con aliquota IRES del 24%, una maggiorazione del 180% su un investimento di 1 milione vale circa 432.000 euro di deduzione aggiuntiva.

  4. Quali beni restano esclusi dall’agevolazione?

    Rimangono esclusi i beni non rientranti negli Allegati IV e V della L. 199/2025. Per gli impianti fotovoltaici il vincolo UE/SEE non è stato formalmente soppresso: prima di procedere con l’agevolazione su beni FER di produzione extra-UE, è opportuno attendere il decreto attuativo o un chiarimento ufficiale.

  5. È già possibile applicare l’agevolazione o si deve attendere il decreto attuativo?

    L’ammissibilità di principio è confermata per tutti i beni degli Allegati IV e V. Tuttavia le procedure operative di accesso — in particolare le comunicazioni obbligatorie al GSE — devono essere definite dal decreto attuativo MIMIT/MEF ancora da emanare.
    È consigliabile avviare la documentazione tecnica (perizie, verifiche di interconnessione) già ora, ma attendere il decreto per le comunicazioni formali al GSE.

  6. Cambia qualcosa per i beni acquistati tramite leasing?

    No, la modifica non altera le regole sulla fruizione per i beni in leasing. Rimane la possibilità di applicare la maggiorazione ai canoni di leasing finanziario con le stesse aliquote per scaglione.
    La maggiorazione si calcola sul canone di competenza di ciascun esercizio, non sul totale dei canoni del contratto. Per contratti pluriennali che attraversano più esercizi fiscali è necessario un piano di calcolo specifico.


Fonti

  • Debiti contributivi INPS: dal 28 marzo 2026 il tasso di interesse scende al 4,15%

    Dal 28 marzo 2026 il tasso di interesse per rateazioni e differimenti contributivi INPS scende dall’8,15% al 4,15%. I piani gia emessi restano invariati. Circolare INPS n. 39 del 2 aprile 2026.
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    Dal 28 marzo 2026 l’imposta di bollo sui conti correnti delle persone giuridiche sale da 100 a 118 euro annui (+18%). Nessuna variazione per le persone fisiche. Addebito automatico dalla banca. Inclusi i condomini.
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