La nuova governance delle S.p.A. dopo il d.lgs. n. 47/2026

TL;DR:

  • Il d.lgs. n. 47/2026 ridisegna i flussi informativi e le responsabilità societarie.
  • L’art. 2381-ter c.c. impone di agire in modo sempre informato.
  • Il presidente garantisce la qualità e tempestività delle informazioni consiliari.
  • I consiglieri non esecutivi beneficiano dello scudo del ragionevole affidamento.
  • Lo standard di diligenza è asimmetrico e legato alle competenze specifiche.

Che cos’è la riforma della governance societaria del 2026?

L’emanazione del d.lgs. n. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, segna un momento di svolta nella regolamentazione delle società per azioni in Italia. Questo provvedimento, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge Capitali del 2024, interviene congiuntamente sul Testo Unico della Finanza e sulle norme del Codice civile relative al funzionamento degli organi amministrativi e di controllo. Il legislatore ha voluto razionalizzare l’intero sistema di governance societaria, con l’intento di innalzare il livello di trasparenza e di efficienza sia nelle società quotate sia in quelle non quotate, semplificando al contempo i processi decisionali.

Il fulcro di questa riforma è rappresentato dall’introduzione dell’art. 2381-ter c.c., che per la prima volta disciplina in modo organico e autonomo le informazioni consiliari. Questa scelta legislativa supera le precedenti frammentazioni normative e i dubbi interpretativi che gravavano sulle prassi dei consigli di amministrazione. L’informazione interna al board non viene più considerata un mero adempimento formale, bensì l’elemento fondante su cui poggiano la legittimità delle delibere e la stessa responsabilità degli amministratori.

Il decreto mira a definire confini operativi precisi, distinguendo il ruolo degli amministratori delegati da quello dei consiglieri sprovvisti di deleghe. Nelle intenzioni del legislatore del 2026, stabilire flussi di dati trasparenti e verificabili costituisce il presupposto essenziale per tutelare il patrimonio sociale e per consentire al consiglio di esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Questa impostazione permette di superare la prassi di un’informazione tardiva o parziale, elevando la documentazione consiliare a presidio di legalità.


Quali sono i nuovi doveri informativi per il consiglio di amministrazione?

La riforma ridefinisce i doveri informativi in capo a tutti i membri dell’organo amministrativo, ponendo fine alla distinzione tra amministratori attivi e consiglieri passivi. L’art. 2381-ter c.c. stabilisce che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, trasformando questo principio da dovere generico a obbligo procedurale rigoroso. Ciascun consigliere ha il diritto e il dovere di sollecitare informazioni e di pretendere che le decisioni vengano assunte solo in presenza di un quadro istruttorio completo.

L’attività gestoria non può più prescindere da una verbalizzazione dettagliata e da una condivisione sistematica dei dati sensibili tra gli amministratori esecutivi e i consiglieri indipendenti. Gli organi delegati sono tenuti a fornire costantemente aggiornamenti sull’andamento della gestione, sulla sostenibilità del debito e sulle operazioni di maggiore rilievo. Questo flusso continuo garantisce che l’intero consiglio sia allineato sugli obiettivi e sulle criticità del business, evitando asimmetrie che possano compromettere la vigilanza.

La giurisprudenza societaria in caso di crisi o di perdite rilevanti non valuterà soltanto l’esito della decisione, ma verificherà se il consiglio si sia attivato per ottenere le informazioni necessarie prima del voto. Non è più ammesso addurre come difesa la mancata conoscenza dei fatti, qualora l’amministratore sia rimasto inerte di fronte a omissioni o ritardi nella consegna della documentazione. La diligenza richiesta si traduce nell’obbligo di pretendere la trasparenza dei flussi informativi.


Qual è il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione nei flussi informativi?

Il presidente del consiglio di amministrazione assume un ruolo operativo centrale nell’organizzazione e nel controllo della circolazione delle informazioni. Il primo comma dell’art. 2381-ter c.c. affida esplicitamente al presidente il compito di provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri informazioni adeguate sulle materie iscritte all’ordine del giorno. Questa disposizione supera la tradicional figura del presidente come mero moderatore dei lavori consiliari, investendolo di una responsabilità di garanzia della qualità del dibattito.

Il presidente è tenuto a definire procedure standardizzate per la redazione, la sintesi e la trasmissione dei materiali pre-consiglio. La documentazione non può essere costituita da report eccessivamente tecnici o voluminosi inviati a ridosso della riunione. Il presidente deve assicurarsi che i dati siano sintetizzati in note esplicative che evidenzino i profili di rischio, l’impatto sul capitale e la coerenza con il piano industriale della S.p.A., consentendo una valutazione consapevole.

Un caso concreto evidenzia la gravità di questo dovere. Se il consiglio deve approvare un accordo di partnership internazionale del valore di 3 milioni di euro, il presidente deve verificare che i materiali siano pronti e inviati con il preavviso stabilito dal regolamento. Consentire la discussione su un tema così rilevante basandosi solo su comunicazioni verbali degli amministratori delegati configura una violazione dei doveri del presidente, il quale rischia di rispondere in solido dei danni causati da una delibera non adeguatamente istruita.


Come funziona la tutela del ragionevole affidamento per i consiglieri non esecutivi?

Il quarto comma dell’art. 2381-ter c.c. introduce una fondamentale tutela per i consiglieri non esecutivi, codificando il principio del ragionevole affidamento. La norma riconosce che i membri del board privi di deleghe operative non possono verificare quotidianamente ogni operazione aziendale e devono poter fare affidamento sulle relazioni, sulle analisi e sui dati forniti dai direttori generali, dal CFO e dagli organi di controllo interno.

Questo affidamento non costituisce una licenza per l’inerzia o per l’approvazione acritica delle proposte del management. Per essere considerato ragionevole dal punto di vista legale, l’affidamento deve fondarsi su flussi documentali coerenti e strutturati. Se un consigliere riceve report che contengono dati palesemente incompleti, contraddittori o scostamenti non motivati rispetto al budget, ha il dovere di chiedere chiarimenti e di pretendere approfondimenti, non potendo invocare alcuna tutela in caso di condotta passiva.

La sussistenza di segnali di allarme (le cosiddette red flags) interrompe l’operatività del ragionevole affidamento. Di fronte a indizi di anomalie o irregolarità nella gestione ordinaria, l’amministratore non esecutivo ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per verificare la reale situazione contabile o operativa. Solo un comportamento reattivo e documentato consente di limitare la responsabilità solidale del consigliere non esecutivo per le azioni dannose compiute dagli organi delegati.


In che modo le specifiche competenze del consigliere influenzano la sua responsabilità?

L’elemento più innovativo dell’art. 2381-ter c.c. è la parametrazione del ragionevole affidamento alle specifiche competenze del singolo consigliere. Lo standard di diligenza professionale non è più identico per tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ma viene modulato in base al profilo specialistico e all’esperienza dichiarata da ciascun amministratore all’atto dell’accettazione della carica o del deposito del curriculum.

Questo approccio introduce una forma di responsabilità asimmetrica all’interno del consiglio. Un amministratore che vanta una lunga carriera come revisore dei conti o esperto in diritto tributario sarà valutato con maggiore rigore in caso di approvazione di un bilancio falso o di una delibera fiscale rischiosa rispetto a un consigliere con competenze focalizzate sul marketing o sulla produzione. Il consigliere esperto non può limitarsi ad approvare passivamente i dati contabili, ma deve applicare la propria competenza per rilevare incongruenze macroscopiche con un’esposizione finanziaria ad esempio di 4 milioni di euro.

La competenza tecnica cessa di essere un semplice titolo di merito e si trasforma in un elemento di rischio legale. Per le S.p.A. questo comporta l’obbligo di definire con precisione i profili dei candidati nei regolamenti interni e di registrare le competenze nel registro delle imprese. Per i professionisti che assumono cariche nei consigli, è un invito alla massima prudenza: dichiarare competenze specialistiche innalza la soglia di diligenza richiesta dal giudice in sede di contenzioso.


Quali sono gli impatti pratici sui regolamenti consiliari e la compliance?

L’adeguamento ai dettati del d.lgs. n. 47/2026 impone alle società per azioni una revisione organica dei regolamenti del consiglio di amministrazione. Diventa necessario formalizzare i termini per la messa a disposizione dei materiali consiliari, stabilendo ad esempio un termine ordinario di 3 giorni lavorativi e di 5 giorni per le operazioni straordinarie. La compilazione di questi termini è essenziale per garantire che tutti i consiglieri possano partecipare ai lavori in modo realmente informato.

La gestione documentale deve essere supportata da strumenti tecnologici avanzati, come le piattaforme di board portal, che consentono di tracciare l’invio dei dossier, la data di ricezione e l’avvenuto accesso da parte dei consiglieri. Queste registrazioni digitali costituiscono una prova documentale decisiva in caso di contenzioso, consentendo al presidente di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi e ai consiglieri non esecutivi di provare la tempestività delle informazioni ricevute.

La verbalizzazione deve registrare in modo analitico lo svolgimento del dibattito consiliare. Il verbale non deve limitarsi alle formule di stile e all’esito delle votazioni, ma deve dare conto delle domande poste, dei chiarimenti richiesti agli organi delegati e delle risposte ricevute. Un verbale dettagliato rappresenta lo strumento principale per dimostrare l’adempimento dei doveri di vigilanza e per documentare la ragionevolezza dell’affidamento da parte dei consiglieri esterni.


Come adegua Gruppo AQ la governance della tua S.p.A.?

L’adeguamento alle nuove regole introdotte dal d.lgs. n. 47/2026 e dal nuovo art. 2381-ter c.c. richiede una revisione strutturata delle procedure interne e dei regolamenti della società. Il team Legal di Gruppo AQ assiste le imprese nell’analisi dei flussi informativi consiliari e nella definizione di modelli di governance conformi alle nuove disposizioni, riducendo i rischi di responsabilità civile e penale per amministratori e sindaci.

La nostra attività di consulenza specialistica comprende:

  • Audit dei flussi informativi consiliari: verifica delle tempistiche di trasmissione e dell’adeguatezza della documentazione pre-consiglio.
  • Redazione di regolamenti per il consiglio di amministrazione: implementazione di procedure per la gestione delle riunioni e la verbalizzazione analitica.
  • Mappatura delle competenze e assessment del board: definizione dei profili professionali dei consiglieri per calibrare lo standard di diligenza.

Strutturare procedure informative solide protegge il board e ottimizza la gestione aziendale. Per ricevere supporto nella revisione della governance della tua società, contatta la nostra area Legal.


In breve

  • Il d.lgs. n. 47/2026 riforma la governance societaria e i flussi interni delle S.p.A.
  • L’art. 2381-ter c.c. impone al presidente di garantire adeguate informazioni pre-consiglio.
  • Gli amministratori non esecutivi sono protetti dal principio del ragionevole affidamento.
  • La responsabilità dei consiglieri è differenziata in base alle specifiche competenze dichiarate.
  • È indispensabile aggiornare regolamenti interni, tempistiche di consegna e modalità di verbalizzazione.

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Lo sapevi che

  1. Il d.lgs. n. 47/2026 recepisce le indicazioni della Legge Capitali emanata nel 2024.
  2. L’art. 2381-ter c.c. rappresenta una novità assoluta nel panorama del diritto societario italiano.
  3. L’invio tardivo dei materiali per il consiglio può esporre il presidente ad azioni di responsabilità.
  4. Il curriculum depositato dall’amministratore determina lo standard di diligenza a cui sarà sottoposto in tribunale.
  5. L’utilizzo di board portal digitali consente di certificare legalmente l’avvenuta ricezione delle informazioni consiliari.
  6. La tutela del ragionevole affidamento decade immediatamente se l’amministratore ignora palesi segnali di allarme.

FAQ

  1. Quali sono i principali cambiamenti introdotti dall’art. 2381-ter c.c. per il consiglio di amministrazione?

    La riforma pone al centro della gestione societaria la qualità e la tracciabilità delle informazioni pre-consiglio. Il presidente assume il ruolo formale di garante dell’adeguatezza informativa, dovendo assicurarsi che i consiglieri ricevano tutta la documentazione necessaria prima delle votazioni. Questo costringe le S.p.A. ad abbandonare le discussioni informali e a strutturare flussi documentali certi, riducendo le asimmetrie informative all’interno del board.

  2. Come si configura la responsabilità degli amministratori non esecutivi con la nuova legge?

    Il d.lgs. n. 47/2026 chiarisce la responsabilità dei consiglieri non operativi attraverso il principio del ragionevole affidamento. Gli amministratori privi di deleghe possono fare affidamento sulle informazioni ricevute dal management senza timore di responsabilità oggettive, a patto che abbiano esaminato criticamente i documenti ricevuti e non vi fossero incongruenze o segnali di allarme macroscopici che avrebbero dovuto imporre approfondimenti.

  3. Cosa significa concretamente che la diligenza è asimmetrica e basata sulle competenze?

    Significa che ciascun consigliere viene giudicato in base al proprio profilo professionale. Un esperto di diritto societario o di bilancio sarà ritenuto responsabile se approva un’operazione non conforme alla legge o con evidenti criticità contabili che la sua specifica professionalità gli avrebbe dovuto consentire di rilevare con facilità. Lo standard di diligenza si adatta al profilo del singolo, rendendo le specifiche competenze una garanzia di qualità per l’azienda ma anche un fattore di rischio legale per il professionista.

  4. Quali adempimenti organizzativi sono richiesti per conformarsi al d.lgs. n. 47/2026?

    Le società devono redigere o aggiornare il regolamento del consiglio di amministrazione, fissando termini rigidi per l’invio dei documenti pre-consiglio. Occorre stabilire procedure chiare per la redazione dei verbali, che devono registrare in modo analitico gli interventi, le richieste di chiarimento e i voti. È inoltre consigliabile l’adozione di software di gestione per certificare la data di consegna e l’avvenuto accesso ai materiali da parte dei consiglieri.

  5. Il principio del ragionevole affidamento copre qualsiasi decisione del consigliere?

    No, la tutela del ragionevole affidamento non copre decisioni assunte in presenza di evidenti segnali di rischio o in violazione di obblighi normativi palesi. Se i materiali consiliari evidenziano perdite significative o operazioni con parti correlate non autorizzate, l’amministratore non può invocare l’affidamento passivo sulle rassicurazioni verbali dei delegati, ma ha l’obbligo di chiedere spiegazioni, richiedere ispezioni o votare contro la delibera.

  6. Puoi fare un esempio numerico di come opera la responsabilità legata alle specifiche competenze?

    Scenario: il consiglio di una S.p.A. deve approvare una fusione transfrontaliera del valore di 6 milioni di euro. L’operazione presenta gravi vizi fiscali ed erariali che generano in seguito una sanzione di 1,2 milioni di euro per la società. Se nel consiglio siede un consigliere non esecutivo con comprovata esperienza accademica e professionale in fiscalità d’impresa, la sua responsabilità solidale sarà valutata con severità superiore rispetto a quella di un consigliere esperto di risorse umane. La sua specifica competenza gli imponeva di analizzare la due diligence fiscale e segnalare le criticità, mentre per il consigliere non specialista il bilancio e i report del CFO potevano considerarsi apparentemente corretti senza che vi fosse negligenza.


Fonti

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