La nuova governance delle S.p.A. dopo il d.lgs. n. 47/2026


TL;DR
- Il d.lgs. n. 47/2026 ridisegna i flussi informativi societari.
- L’art. 2381-ter c.c. regola per legge l’informazione consiliare.
- Il presidente garantisce la qualità dei dati pre-consiglio.
- Il ragionevole affidamento non copre condotte passive o acritiche.
- Le competenze specifiche incidono sul parametro di diligenza richiesto.
Che cos’è la riforma della governance societaria del 2026?
Il d.lgs. n. 47/2026, entrato in vigore il 29 aprile 2026, è l’intervento normativo che riorganizza i flussi informativi endo-consiliari e il regime di responsabilità degli amministratori. La riforma introduce il nuovo articolo 2381-ter c.c., dedicato all’informazione consiliare e alla preparazione documentale all’interno del consiglio di amministrazione.
Si tratta di un intervento che ridefinisce le dinamiche di funzionamento degli organi direttivi e rafforza la qualità dei processi decisionali.
L’impatto di questo provvedimento non si esaurisce affatto in un mero adempimento formale per le segreterie societarie. La nuova disciplina incide in modo diretto sul giudizio di responsabilità di ogni componente del consiglio di amministrazione, distinguendo nettamente le prerogative di chi detiene deleghe operative da quelle dei consiglieri che ne sono privi. L’obiettivo del legislatore è quello di innalzare la qualità del processo decisionale, responsabilizzando l’intero organo amministrativo attraverso l’obbligo di disporre di basi conoscitive adeguate e tracciabili prima di procedere a qualsiasi deliberazione.
Questa impostazione supera definitivamente la prassi consolidata di un’informazione tardiva, frammentaria o esclusivamente verbale fornita durante le riunioni consiliari. Per le società di capitali, la corretta gestione documentale pre-consiglio diventa un presidio essenziale per ridurre il rischio di contestazioni societarie. In caso di contestazioni per danni al patrimonio sociale, l’adozione di flussi informativi trasparenti costituisce lo strumento principale per dimostrare la diligenza dei consiglieri.
Warning tecnico: L’adeguamento organizzativo alle disposizioni del d.lgs. n. 47/2026 è un passaggio importante per rafforzare la tenuta delle delibere consiliari. L’assenza di un flusso informativo strutturato espone la società al rischio di impugnazione delle delibere per carenza istruttoria e indebolisce la tutela degli amministratori privi di deleghe operative.
Quali sono i nuovi doveri informativi del consiglio?
L’articolo 2381-ter c.c. stabilisce che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, traducendo un principio generale in un preciso obbligo di condotta procedurale. La norma assegna agli organi delegati il compito di fornire costantemente un quadro esaustivo sulla gestione della società, sulla sostenibilità del debito e sulle operazioni di maggiore rilievo. Al contempo, ciascun consigliere ha il diritto e il dovere di chiedere chiarimenti e integrazioni documentali qualora ritenga che le relazioni fornite siano incomplete o insufficienti per una decisione consapevole.
Per comprendere la portata della riforma, è utile confrontare il quadro delle responsabilità prima e dopo l’introduzione del d.lgs. n. 47/2026. La tabella seguente evidenzia come l’approccio del legislatore sia passato da una valutazione generale e a posteriori della condotta a una codifica rigorosa delle fasi di istruttoria e di tracciabilità delle informazioni pre-consiglio.
La tracciabilità delle richieste integrative formulate dai consiglieri e delle relative risposte fornite dal management rappresenta un elemento essenziale del nuovo regime. Le annotazioni a verbale non devono limitarsi a riportare l’esito della votazione, ma devono descrivere in modo dettagliato il dibattito istruttorio e le obiezioni sollevate. In questo modo, l’attività consiliare viene supportata da una documentazione certa che certifica l’adempimento dei doveri informativi da parte di ciascun componente.
La compliance societaria deve quindi dotarsi di strumenti tecnologici adoperabili per blindare la catena di trasmissione delle informazioni. L’adozione di piattaforme digitali protette (board portal) consente di registrare l’ora esatta di caricamento dei documenti e l’avvenuto accesso da parte dei consiglieri. Questa tracciabilità informatica costituisce una prova documentale decisiva per dimostrare che i materiali sono stati messi a disposizione nei termini stabiliti.
Qual è il ruolo del presidente del CdA?
Il presidente del consiglio di amministrazione assume il ruolo operativo di garante della circolazione delle informazioni pre-consiglio. Il primo comma del nuovo art. 2381-ter c.c. affida espressamente al presidente il compito di provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Questa disposizione responsabilizza in modo diretto la figura del presidente, che non può più limitarsi a convocare formalmente le riunioni.
L’attività del presidente deve tradursi nella definizione di procedure interne che fissino termini precisi per l’invio dei dossier documentali. In concreto, molte società scelgono di prevedere termini minimi di invio dei dossier per garantire un esame consapevole da parte dei consiglieri. Consentire la discussione su temi rilevanti basandosi su documentazione parziale o recapitata a ridosso dell’adunanza costituisce una violazione dei doveri del presidente.
Warning tecnico: Il presidente può essere chiamato a rispondere, anche in concorso con altri amministratori, se consente delibere assunte in assenza di un’adeguata istruttoria. Se i materiali informativi non sono stati trasmessi con il dovuto anticipo o presentano gravi lacune, il presidente dovrebbe valutare il rinvio della discussione della materia all’ordine del giorno.
La predisposizione di note di sintesi chiare e leggibili, che evidenzino i profili di rischio finanziario e regolatorio delle operazioni proposte, rientra tra i compiti di presidio del presidente. La documentazione non deve essere sommersa da dettagli tecnici irrilevanti che possano ostacolare la comprensione dei punti chiave. Il presidente deve assicurare che la quantità dei dati trasmessi sia sempre proporzionata alla complessità della decisione da assumere, facilitando il giudizio critico del board.
Come funziona il ragionevole affidamento?
Il quarto comma dell’art. 2381-ter c.c. introduce il principio del ragionevole affidamento per delimitare la responsabilità degli amministratori privi di deleghe. I consiglieri non esecutivi possono fare affidamento sulle informazioni e sui dati forniti dagli organi delegati e dalle funzioni di controllo della società. Tuttavia, questo principio non costituisce un esonero automatico dalla responsabilità civile e non copre un comportamento passivo o disinteressato.
L’affidamento viene considerato ragionevole solo se supportato da un esame critico della documentazione ricevuta e in assenza di anomalie macroscopiche. Qualora i report gestionali presentino incongruenze evidenti o scostamenti non motivati rispetto alle previsioni di budget, sorge l’obbligo per i consiglieri non esecutivi di attivarsi tempestivamente. In presenza di simili segnali di allarme (red flags), il ragionevole affidamento si indebolisce sensibilmente.
Per mantenere la copertura legale, il consigliere non esecutivo deve formulare richieste di chiarimento scritte e pretendere che le risposte del management vengano fedelmente riportate nel verbale di riunione. Se le spiegazioni fornite rimangono insoddisfacenti, l’amministratore dovrebbe esprimere un dissenso motivato o comunque chiedere un ulteriore approfondimento. La passività consiliare di fronte a situazioni di potenziale rischio configura una colpa professionale grave non protetta dalla legge.
In che modo le competenze specifiche incidono sulla responsabilità?
L’introduzione dell’art. 2381-ter c.c. collega in modo esplicito la valutazione del ragionevole affidamento alle specifiche competenze del singolo amministratore. Lo standard di diligenza professionale richiesto dal giudice può variare in base alle competenze del singolo componente del board, tenendo conto delle esperienze e delle qualifiche professionali dichiarate da ciascun consigliere al momento dell’accettazione della carica o registrate nel verbale di nomina.
Questo approccio introduce una valutazione più individualizzata della responsabilità, soprattutto per i profili con elevate competenze tecniche. Un consigliere con un solido profilo in ambito di revisione dei conti o di fiscalità d’impresa sarà valutato con particolare attenzione in caso di delibere che approvino bilanci irregolari o piani di pianificazione fiscale elusivi. Al contrario, un consigliere con competenze di marketing o di gestione delle risorse umane risponderà secondo uno standard tarato sulla propria area di expertise.
Warning tecnico: Le società devono mappare con precisione le competenze dichiarate da ciascun consigliere nei regolamenti interni. Per gli amministratori, la dichiarazione di competenze specialistiche incide sul livello di diligenza richiesto in sede di valutazione, rendendo indispensabile un esame critico continuo dei dossier consiliari.
La modulazione della diligenza non esonera comunque il consigliere non specialista dall’obbligo di esercitare una vigilanza di base sull’andamento generale degli affari sociali. Ciascun componente del board deve possedere le nozioni minime per comprendere i flussi informativi e per porre domande sensate agli amministratori delegati. La delega di funzioni gestionali non cancella il dovere di supervisione strategica sull’equilibrio economico e finanziario dell’impresa.
Quali impatti pratici hanno le nuove regole per le società?
L’adeguamento al d.lgs. n. 47/2026 richiede un intervento strutturato sulle procedure e sui regolamenti che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione. L’impatto organizzativo varia notevolmente a seconda della tipologia societaria. Per le società quotate, le nuove norme si innestano su presidi e prassi già definiti dal Codice di Corporate Governance, elevandoli però a rango di legge primaria con riflessi immediati in termini di responsabilità civile.
Per le società non quotate, la riforma rappresenta un passaggio organizzativo importante. Spesso prive di regolamenti consiliari e abituate a gestire i flussi documentali con modalità informali, queste imprese devono strutturare procedure certe per l’invio dei materiali pre-consiglio e per la verbalizzazione analitica delle riunioni. La formalizzazione dei processi organizzativi aiuta gli amministratori a ridurre l’esposizione a azioni di responsabilità promosse da soci o creditori.
La revisione delle procedure deve includere anche la mappatura dei sistemi di controllo interno e la verifica dei flussi informativi che provengono dal collegio sindacale e dall’organismo di vigilanza. L’integrazione di questi canali assicura che il consiglio riceva tempestivamente le segnalazioni relative a criticità operative o violazioni normative. La compliance al decreto può contribuire a migliorare l’efficienza complessiva dell’organizzazione aziendale.
Il team di professionisti di Gruppo AQ, attraverso le sue aree specializzate, supporta le imprese nella revisione delle procedure consiliari e nell’adeguamento dei modelli di governance societaria alle disposizioni del d.lgs. n. 47/2026. I nostri esperti affiancano gli organi amministrativi nella stesura dei regolamenti del CdA e nell’implementazione di flussi informativi tracciabili, supportando i consiglieri nell’adeguamento delle procedure interne e dei flussi informativi. Per un confronto operativo sulle procedure di conformità, contatta i nostri specialisti di Audit e della divisione TAX.
In breve
- Il d.lgs. n. 47/2026 riforma la governance societaria delle S.p.A. ed è in vigore dal 29 aprile 2026.
- L’art. 2381-ter c.c. impone al presidente di garantire adeguate informazioni pre-consiglio a tutti i consiglieri.
- Il ragionevole affidamento costituisce un criterio di responsabilità che decade di fronte a segnali di allarme.
- Lo standard di diligenza viene parametrato alle specifiche competenze dichiarate dai singoli amministratori del board.
- L’adeguamento delle procedure consiliari è fondamentale sia per le società quotate sia per le non quotate.
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Lo sapevi che
- Il d.lgs. n. 47/2026 recepisce i principi contenuti nella legge delega sulla competitività dei capitali del 2024.
- L’art. 2381-ter c.c. introduce per la prima volta una tutela legale modulata in base alle competenze dichiarate dell’amministratore.
- La tempestività nella trasmissione dei materiali consiliari è un presidio importante per la tenuta delle decisioni del CdA.
- L’adozione di un portale digitale (board portal) consente di certificare legalmente l’avvenuta ricezione dei documenti da parte del consiglio.
- In caso di sanzioni per violazioni fiscali o tributarie, il consigliere esperto risponde con uno standard di diligenza superiore.
- La giurisprudenza societaria esclude qualsiasi esonero di responsabilità per i consiglieri che mantengono un comportamento inerte o passivo.
FAQ
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L’introduzione dell’art. 2381-ter c.c. sposta l’accento sulla qualità, sulla tempestività e sulla tracciabilità dei flussi informativi che precedono le adunanze consiliari. Il presidente del CdA assume il ruolo esplicito di garante dell’adeguatezza delle informazioni, dovendo trasmettere i dossier con congruo anticipo (ad esempio 3 giorni lavorativi). Non sono più tollerate le discussioni improvvisate o basate esclusivamente su relazioni orali fornite dagli amministratori delegati. Ciascun consigliere ha il dovere di pretendere relazioni scritte complete e di far verbalizzare in modo analitico le proprie richieste di chiarimento. Per le S.p.A. non quotate, questo comporta la necessità di abbandonare le prassi informali e di adottare un regolamento consiliare strutturato, garantendo che le decisioni vengano assunte solo dopo un’adeguata fase istruttoria. Questo dovere impone una profonda trasformazione nelle abitudini gestionali delle imprese, le quali devono abituarsi a pianificare le riunioni del consiglio di amministrazione con largo anticipo per consentire la raccolta e l’analisi dei dati societari.
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Il principio del ragionevole affidamento consente ai consiglieri non esecutivi di fare affidamento sui dati e sulle relazioni predisposte dai manager e dagli organi di controllo interno. Tuttavia, questa non è una formula di immunità automatica. L’affidamento è considerato legittimo solo se il consigliere ha analizzato criticamente la documentazione e se non sussistono incongruenze evidenti o segnali di allarme. Se un report evidenzia scostamenti di rilievo dal budget o criticità operative non spiegate, sorge l’obbligo di chiedere chiarimenti e, se necessario, votare contro la delibera. La passività consiliare di fronte a anomalie gestionali esclude la protezione legale sul ragionevole affidamento, equiparando la condotta del consigliere non esecutivo a quella degli amministratori delegati responsabili del danno cagionato. Di conseguenza, ciascun componente privo di deleghe gestionali deve sviluppare un’attitudine di controllo continuo ed attivo per evitare di incorrere in gravose sanzioni patrimoniali. Per questo motivo, il monitoraggio preventivo costituisce una pratica obbligatoria per salvaguardare il patrimonio e garantire la trasparenza.
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La riforma stabilisce che la diligenza dell’amministratore e la sussistenza del ragionevole affidamento devono essere valutate tenendo conto delle specifiche competenze dichiarate dal singolo consigliere nel curriculum o al momento dell’accettazione della nomina. Questo principio introduce una forma di responsabilità asimmetrica all’interno del consiglio di amministrazione. Un consigliere con competenze in revisione contabile o fiscalità d’impresa sarà giudicato con severità superiore in caso di approvazione di un bilancio falso o di una delibera con gravi rischi tributari. Di contro, un consigliere non specialista risponderà secondo uno standard più attenuato, pur rimanendo obbligato a porre domande e a esercitare una vigilanza critica minima sull’equilibrio generale dell’impresa. Questo significa che l’apporto professionale di ogni consigliere viene pesato attentamente in sede di contenzioso, incidendo sul parametro di diligenza richiesto per i soggetti in possesso di profili di alto livello. La diligenza quindi non si misura più con un parametro astratto ma concreto e individuale.
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Le società per azioni non quotate devono procedere all’adozione di un regolamento interno del consiglio di amministrazione che codifichi le modalità e le tempistiche di trasmissione dei materiali pre-consiglio. È opportuno fissare un termine ordinario per l’invio della documentazione (ad esempio 3 giorni lavorativi prima della riunione, intesi come best practice operativa) e prevedere procedure specifiche per la gestione dei chiarimenti integrativi. I verbali delle riunioni devono registrare in modo analitico le domande poste, le risposte fornite e le dichiarazioni dei consiglieri, superando le formule sintetiche del passato. Inoltre, l’utilizzo di strumenti digitali sicuri per la condivisione dei file consiliari consente di tracciare in modo oggettivo l’avvenuto invio e la consultazione dei dossier da parte di tutti i membri. Tali misure contribuiscono a creare un’infrastruttura di conformità che riduce drasticamente l’esposizione al rischio dell’impresa e dei suoi rappresentanti. Implementare queste procedure rappresenta un passo decisivo per l’efficienza aziendale.
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Il presidente può essere chiamato a rispondere in concorso, secondo il caso concreto, qualora consenta la votazione su una delibera consiliare in assenza di un’adeguata base istruttoria. La norma gli impone un dovere attivo di garanzia: se i documenti presentano lacune o se non sono stati recapitati con il preavviso stabilito dal regolamento interno, il presidente ha il dovere di valutare il rinvio della discussione della materia. La tolleranza verso flussi informativi carenti o tardivi configura una violazione dei suoi doveri specifici di organizzazione dei lavori del consiglio. Il presidente non risponde solo dell’ordine della riunione, ma della qualità formale e sostanziale del processo che conduce alle delibere del board. Per questo motivo, la figura presidenziale acquisisce una centralità operativa assoluta nella gestione dei flussi pre-consiliari dell’organizzazione. Questo richiede una pianificazione rigorosa delle attività consiliari e dei flussi di lavoro, per evitare che l’adunanza si svolga su basi documentali incomplete. Di conseguenza, l’adozione di verbali dettagliati e di sistemi di tracciamento digitali diventa un elemento indispensabile per comprovare la correttezza del processo decisionale e tutelare l’intero board.
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Scenario pratico: il consiglio di una S.p.A. approva una fusione societaria del valore di 4 milioni di euro. L’operazione presenta gravi vizi di conformità che determinano una sanzione amministrativa di 800.000 euro per la società. Se nel consiglio siede un consigliere non esecutivo con comprovata esperienza in diritto societario e compliance, la sua responsabilità solidale sarà valutata con estremo rigore in sede giudiziaria. La sua specifica qualifica gli imponeva di esaminare con cura la due diligence legale e di segnalare le criticità al board. Al contrario, un consigliere con competenze in marketing risponderà solo se i report degli advisor presentavano anomalie macroscopiche rilevabili anche da un non specialista o se ha ignorato completamente il dossier della delibera, votando in modo acritico. Questo esempio numerico dimostra la necessità di una forte differenziazione dei ruoli consiliari. Ogni consigliere deve pertanto agire con la massima consapevolezza delle proprie competenze all’interno del consiglio.





