IVA sulle permute: il DL 38/2026 chiarisce la decorrenza del nuovo regime


TL;DR:
- L’art. 1 del DL 38/2026 definisce la decorrenza del nuovo regime IVA sulle permute
- Le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026
- Per i contratti precedenti rimane il vecchio criterio del valore normale
- I comportamenti pregressi sono salvaguardati: niente rimborsi né rettifiche
- Il nuovo criterio di riferimento è il costo sostenuto dal cedente (non più il valore normale)
Che cos’è il doppio regime IVA sulle permute e perché esiste?
Un’operazione permutativa ai fini IVA è uno scambio in cui beni o servizi vengono ceduti senza corrispettivo in denaro, o con corrispettivo parziale. Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile IVA era il valore normale del bene ceduto, cioè il prezzo di libero mercato. Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2026 ha sostituito questo criterio con il costo sostenuto dal cedente per produrre o acquistare il bene.
Il problema che ha originato la riforma non era tecnico, ma di conformità europea. La Corte di Giustizia UE — con sentenze C-19/12, C-549/11 e cause riunite C-621/10 e C-129/11 — aveva stabilito che il criterio del valore normale non è applicabile alle operazioni permutative, essendo riservato solo a operazioni tra soggetti con vincoli giuridici o di controllo ai sensi dell’art. 80 della Direttiva 2006/112/CE. La norma italiana era quindi in contrasto con il diritto UE da anni.
Il “doppio regime” nasce proprio dall’intervento del DL 38/2026: non è una scelta di politica fiscale, ma una necessità operativa. I contratti firmati prima del 2026 continuano a seguire il vecchio criterio fino alla loro naturale scadenza. Solo i contratti nuovi — o quelli rinnovati — applicano il nuovo criterio basato sul costo.
Come interviene l’art. 1 del DL 38/2026: la decorrenza chiarita
L’art. 1 del DL 27 marzo 2026 n. 38 risolve l’incertezza con una disposizione di decorrenza espressa. Il nuovo regime si applica alle operazioni eseguite in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il criterio è ancorato alla data del contratto, non a quella dell’operazione IVA. La tabella riassume la logica applicativa:
|
Data contratto |
Situazione |
Criterio IVA applicabile |
|---|---|---|
|
Prima del 1.1.2026 e non rinnovato |
Contratto in esecuzione nel 2026 |
Valore normale (vecchio criterio) |
|
Dal 1.1.2026 (nuovo o rinnovato) |
Qualsiasi data di esecuzione |
Costo sostenuto dal cedente (nuovo criterio) |
|
Ante 2026 con rinnovo automatico |
Da verificare caso per caso |
Incerto: consigliabile parere legale |
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Comportamenti pregressi difformi |
Già applicato uno dei due criteri |
Nessuna rettifica, nessun rimborso |
Il DL 38/2026 introduce anche una clausola di salvaguardia esplicita: sono fatti salvi i comportamenti adottati prima dell’entrata in vigore del decreto (28 marzo 2026). Chi aveva applicato il vecchio o il nuovo criterio in modo diverso da quanto ora chiarito non è soggetto a sanzioni, rimborsi o rettifiche.
Un esempio pratico: permuta immobiliare ante e post riforma
Il settore immobiliare è quello più esposto. Considera una permuta tra un costruttore e un privato: il costruttore cede un appartamento e riceve in cambio un terreno. Ecco come cambia la base imponibile IVA a seconda del criterio applicato:
|
Elemento |
Vecchio criterio (valore normale) |
Nuovo criterio (costo) |
|---|---|---|
|
Bene ceduto dal costruttore |
Appartamento |
Appartamento |
|
Base imponibile IVA |
Valore di mercato: 300.000 euro |
Costo di costruzione: 200.000 euro |
|
Aliquota IVA applicabile |
10% (prima casa) |
10% (prima casa) |
|
IVA dovuta |
30.000 euro |
20.000 euro |
|
Differenza |
— |
−10.000 euro (risparmio per il costruttore) |
I numeri sono esemplificativi e vogliono illustrare la logica del cambio, non un caso reale. L’impatto effettivo dipende dal divario tra valore di mercato e costo effettivo di costruzione, che varia significativamente per località, tipologia e anno di costruzione.
Attenzione: nelle operazioni permutative tra soggetti IVA entrambe le parti emettono fattura e applicano l’IVA sulla propria cessione. La riforma modifica il criterio per chi cede il bene prodotto o acquistato — cioè il cedente — ma la logica si applica a entrambe le controparti in modo speculare.
Impatti pratici nei settori più esposti
La riforma non è settorialmente neutra. Tre ambiti richiedono una verifica immediata:
|
Settore |
Tipo di permuta |
Impatto della riforma |
|---|---|---|
|
Immobiliare |
Terreno vs appartamento (costruttore/privato) |
Base imponibile ridotta se costo < valore normale; più frequente |
|
Automotive |
Veicolo usato in conto permuta (parzialmente) |
Verificare data contratto; regime del margine resta separato |
|
Operazioni infragruppo |
Scambio di asset tra società collegate |
Mappare data contratti attivi; impatto su dichiarazioni IVA consolidate |
|
Dazioni in pagamento |
Estinzione debito con cessione di bene |
Stessa decorrenza delle permute; verificare contratto originario |
Contratti di permuta in corso: verifica il regime IVA applicabile con il team Legal di Gruppo AQ
Se hai contratti di permuta in esecuzione — immobiliari, infragruppo, dazioni in pagamento — è necessario verificare la data di stipula e l’eventuale presenza di rinnovi automatici prima della prossima liquidazione IVA. Applicare il criterio sbagliato dopo il 28 marzo 2026 non è più coperto dalla clausola di salvaguardia.
Il team Legal di Gruppo AQ offre:
- Mappatura contratti di permuta attivi (data stipula, presenza di clausole di rinnovo, qualificazione del rinnovo)
- Analisi del criterio IVA applicabile (valore normale vs costo, impatto sulla liquidazione)
- Verifica dazioni in pagamento (stessa disciplina delle permute: contratti da classificare per data)
Partiamo dal registro dei contratti attivi e dalla prossima scadenza di liquidazione IVA.
In breve
- Il nuovo regime IVA delle permute (base imponibile = costo) si applica solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026
- Per i contratti precedenti rimane il vecchio criterio del valore normale
- Il DL 38/2026 ha risolto l’incertezza di decorrenza che la L. 199/2025 aveva lasciato aperta
- Salvaguardia esplicita: niente rimborsi né rettifiche per comportamenti pregressi (fino al 28 marzo 2026)
- Attenzione ai contratti con rinnovo automatico antecedente al 2026: necessaria verifica caso per caso
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Lo sapevi che
- Il criterio del valore normale per le permute era in vigore dal 1972 con il DPR 633: la riforma del 2025/2026 è la prima modifica strutturale di rilievo in oltre cinquant’anni
- La Corte di Giustizia UE aveva dichiarato incompatibile il vecchio criterio con il diritto europeo in tre sentenze distinte (C-19/12, C-549/11, cause riunite C-621/10 e C-129/11)
- Il concetto di valore normale IVA è definito dall’art. 14 del DPR 633/1972: il prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza
- Le dazioni in pagamento — in cui si estingue un debito cedendo un bene — seguono le stesse regole delle permute dopo la riforma
- Nelle permute tra soggetti IVA ciascuna parte è sia cedente che acquirente: entrambe emettono fattura e applicano l’IVA sulla propria cessione
- La modifica normativa era stata sollecitata dalla Commissione europea tramite EU Pilot (2022) 10314: l’Italia era formalmente a rischio procedura di infrazione
FAQ
- Quali operazioni rientrano nella nuova disciplina IVA delle permute?
Rientrano le operazioni permutative e le dazioni in pagamento eseguite in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, come chiarito dall’art. 1 del DL 38/2026. Per i contratti anteriori al 2026, non rinnovati, si continua ad applicare il vecchio criterio del valore normale.
Attenzione: la norma parla di operazioni ‘eseguite in esecuzione di contratti’. Il momento rilevante è la data del contratto, non quella della singola operazione IVA (consegna, fatturazione, incasso). - Ho un contratto di permuta firmato nel 2024: quale criterio si applica nel 2026?
Si applica ancora il vecchio criterio del valore normale, poiché il contratto è stato stipulato prima del 1° gennaio 2026 e non è stato rinnovato dopo tale data.
Questo vale anche se l’esecuzione materiale del contratto — consegna dei beni, passaggio di proprietà, emissione delle fatture — avviene nel 2026 o in anni successivi. Il criterio segue il contratto, non l’operazione. - Cosa si intende per “contratto rinnovato”?
La norma non fornisce una definizione esplicita di ‘rinnovo’. In caso di proroghe tacite o rinnovi automatici basati su clausole inserite nel contratto originario antecedente al 2026, non è chiaro se si configuri un ‘rinnovo’ rilevante ai fini della decorrenza.
La prudenza operativa suggerisce di trattare i rinnovi automatici di contratti pre-2026 come potenzialmente soggetti al nuovo regime e di acquisire un parere legale prima di applicare il vecchio criterio. Eventuali chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sono attesi. - Ho già applicato il nuovo criterio a un contratto pre-2026: cosa devo fare?
Nulla. Il DL 38/2026 prevede la salvaguardia esplicita dei comportamenti pregressi: non si procede a rettifiche dell’imposta già liquidata né a rimborsi. Questa copertura vale per i comportamenti adottati fino al 28 marzo 2026.
Dal 28 marzo in poi, il criterio corretto dipende dalla data del contratto. Applicare ancora il nuovo criterio a un contratto pre-2026 non rinnovato da quella data non è più coperto dalla salvaguardia. - Il nuovo regime si applica anche alle dazioni in pagamento?
Sì. La riforma della L. 199/2025, con la stessa decorrenza chiarita dal DL 38/2026, riguarda sia le operazioni permutative che le dazioni in pagamento. Una dazione in pagamento è l’estinzione di un debito tramite cessione di un bene anziché con denaro.
Anche per le dazioni in pagamento, il criterio applicabile dipende dalla data del contratto originario che ha generato il debito — non dalla data dell’atto estintivo. - Dove si trova la norma di riferimento?
L’art. 1 del DL 27 marzo 2026 n. 38 ha definito la decorrenza modificando la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 138-139, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Quest’ultima aveva riscritto l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972, che disciplina la base imponibile IVA per le permute.
La modifica recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenze C-19/12, C-549/11, C-621/10 e C-129/11) e della Direttiva 2006/112/CE (art. 73 e 80), che vietano l’uso del valore normale per le operazioni permutative tra soggetti non collegati.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale – DL 38/2026, GU n. 72 del 27 marzo 2026
- Normattiva – Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)
- ANCE Verona – Permute: doppio regime IVA e decorrenza ancorata ai contratti dal 2026
- ANCE Verona – Operazioni permutative: nuova base imponibile IVA dal 2026
- Eutekne – Nuove regole sulla base imponibile IVA delle permute solo per i contratti 2026
- EC News – La nuova base imponibile IVA delle permute





