Imposta di bollo sui conti correnti: dal 28 marzo 2026 sale a 118 euro per le persone giuridiche

TL;DR:

  • L’art. 12 del DL 38/2026 aumenta l’imposta di bollo sui conti correnti delle persone giuridiche
  • Il nuovo importo è 118 euro annui (era 100 euro): aumento di 18 euro (+18%)
  • Decorrenza: estratti conto e rendiconti emessi dal 28 marzo 2026
  • Riguarda società, enti, condomini e strutture organizzate: le persone fisiche restano a 34,20 euro
  • Addebito in pratica: 29,50 euro a trimestre sulla rendicontazione periodica

Che cos’è l’imposta di bollo sui conti correnti e come funziona?

L’imposta di bollo sui conti correnti è un tributo in misura fissa applicato sugli estratti conto e sui rendiconti che banche e intermediari finanziari inviano periodicamente ai propri clienti ai sensi dell’art. 119 del DLgs. 385/1993. Non dipende dal saldo né dai movimenti del conto: si paga a prescindere dalla giacenza.

La normativa di riferimento è l’art. 13, comma 2-bis, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L’art. 12 del DL 38/2026 ha modificato quella lettera sostituendo le parole ‘euro 100,00’ con ‘euro 118,00’. Nessun’altra regola è cambiata: modalità di applicazione, soggetti tenuti al pagamento e logica di addebito restano invariati.

Per le persone fisiche l’imposta rimane invariata: 34,20 euro annui, dovuta solo se la giacenza media supera i 5.000 euro. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche non esiste alcuna soglia di esenzione: il tributo è dovuto indipendentemente dalla giacenza del conto.

Chi è colpito dall’aumento?

L’art. 12 del DL 38/2026 si rivolge a tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche titolari di conti correnti o libretti di risparmio. La norma usa la formulazione ampia “soggetti diversi dalle persone fisiche”, che include:

  • Società di capitali: SRL, SPA, SAPA, società cooperative
  • Società di persone: SNC, SAS (soggetti giuridici distinti)
  • Enti pubblici e privati con personalità giuridica
  • Fondazioni, associazioni e altri enti con rapporti bancari intestati all’ente
  • Condomini con conto corrente condominiale
  • Strutture organizzate che operano tramite rapporti bancari formalmente intestati

Sono escluse le persone fisiche e i titolari di ditte individuali se il conto è intestato alla persona fisica. Restano esenti le ONLUS e gli enti del Terzo settore con i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Da 100 a 118 euro: impatto concreto per numero di conti

L’aumento è di 18 euro annui (+18%) per conto corrente. L’impatto cresce proporzionalmente al numero di rapporti bancari intestati. La tabella mostra il costo complessivo per portafoglio diversificato di conti:

N. conti correnti attiviCosto annuo 2025Costo annuo 2026Aumento annuo
1 conto100 euro118 euro+18 euro
3 conti300 euro354 euro+54 euro
5 conti500 euro590 euro+90 euro
10 conti1.000 euro1.180 euro+180 euro

Per estratti conto trimestrali (la frequenza più comune) il nuovo importo è di 29,50 euro a trimestre (118 / 4). Per estratti mensili: circa 9,83 euro al mese.

Decorrenza e calcolo pro rata 2026

Il DL 38/2026 è entrato in vigore il 28 marzo 2026: l’aumento si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere da quella data. Non è retroattivo: gli estratti conto con data anteriore al 28 marzo restano soggetti al vecchio importo di 100 euro.

La decorrenza a metà anno crea un tema di calcolo pro rata: per i conti con rendicontazione annuale, la banca applica l’imposta proporzionalmente al periodo. Il conguaglio avviene a fine anno con ripartizione tra periodo a 100 euro e periodo a 118 euro in base ai giorni di competenza.

Nota: il DL 38/2026 deve essere convertito in legge entro il 26 maggio 2026. Eventuali modifiche parlamentari in sede di conversione potrebbero variare le disposizioni: monitorare la pubblicazione della legge di conversione in GU è consigliabile per chi gestisce budget di costi bancari pluriennali.

Cosa devono fare le imprese

Non è richiesta alcuna azione diretta: la banca provvede all’addebito automatico. L’impresa riceverà il nuovo importo sul primo estratto conto emesso dopo il 28 marzo 2026.

L’azione più utile è una ricognizione del numero di rapporti bancari attivi. Per le imprese con molti conti aperti, ereditati da acquisizioni o da esigenze storiche, questa è l’occasione per valutare una razionalizzazione: eliminare i conti inattivi riduce il costo fisso annuo senza impatti operativi.

Dal punto di vista fiscale: l’imposta di bollo è deducibile ai fini IRES come costo inerente all’attività d’impresa. Per un’impresa con aliquota IRES al 24%, ogni 118 euro di bollo pagato genera un risparmio fiscale di 28,32 euro: il costo netto effettivo è circa 89,68 euro per conto.


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Partiamo dalla lista dei rapporti bancari attivi e dall’ultimo estratto conto disponibile.


In breve

  • L’imposta di bollo sale da 100 a 118 euro annui (+18%) per i soggetti diversi dalle persone fisiche
  • Decorrenza: estratti conto e rendiconti emessi dal 28 marzo 2026
  • Si applica a società, enti, condomini: nessuna soglia di esenzione sulla giacenza
  • Persone fisiche escluse: rimangono a 34,20 euro con soglia giacenza a 5.000 euro
  • Nessun obbligo per le imprese: la banca addebita automaticamente

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Lo sapevi che

  1. L’imposta di bollo sui conti correnti fu introdotta in Italia nel 1972 con il DPR 642
  2. La soglia di 5.000 euro di giacenza per le persone fisiche non è variata dal 2012, quando fu introdotta dal decreto Salva Italia del governo Monti
  3. Per estratti conto mensili l’imposta è circa 9,83 euro al mese per i soggetti non persone fisiche
  4. Il conto corrente postale è soggetto alle stesse regole del conto bancario: l’aumento si applica anche ai rapporti con Poste Italiane
  5. Per i conti in valuta estera l’imposta si applica ugualmente con conversione in euro
  6. Il DL 38/2026 deve essere convertito in legge entro il 26 maggio 2026: eventuali modifiche potrebbero variare le disposizioni

FAQ

  1. Dal quando si applica il nuovo importo di 118 euro?

    Dal 28 marzo 2026. La norma si applica agli estratti conto e rendiconti emessi a decorrere da quella data. Non ha effetto retroattivo: i rendiconti con data anteriore al 28 marzo restano soggetti al vecchio importo di 100 euro.
    La banca applica il nuovo importo automaticamente a partire dal primo estratto conto utile successivo all’entrata in vigore.

  2. Le persone fisiche pagano di più?

    No. L’aumento riguarda esclusivamente i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le persone fisiche restano a 34,20 euro annui, dovuti solo se la giacenza media supera i 5.000 euro.
    Un professionista con partita IVA individuale che ha il conto intestato a se stesso non subisce l’aumento. Se invece opera tramite una SRL, si applica il nuovo importo di 118 euro.

  3. I condomini pagano il bollo sui conti correnti?

    Sì. Il condominio è un soggetto diverso dalla persona fisica ai fini dell’imposta di bollo: il conto corrente condominiale è soggetto al nuovo importo di 118 euro dal 28 marzo 2026. Non esistono esenzioni specifiche per i condomini.
    L’amministratore di condominio deve aggiornare il piano di gestione delle spese per riflettere il maggiore costo del tributo.

  4. L’imposta di bollo è deducibile fiscalmente?

    Sì. Per i soggetti in regime d’impresa è un costo inerente all’attività, deducibile ai fini IRES (e IRPEF per le imprese individuali). Per un’impresa con aliquota IRES al 24%, ogni 118 euro di bollo pagato riduce il carico fiscale di 28,32 euro: il costo netto effettivo è circa 89,68 euro per conto.

  5. Come viene addebitata la nuova imposta?

    La banca addebita l’imposta automaticamente sul conto corrente in coincidenza con l’emissione dell’estratto conto o del rendiconto. Nessuna azione richiesta.
    Per estratti trimestrali: 29,50 euro (118 / 4). Per estratti mensili: circa 9,83 euro. Per estratti annuali: 118 euro in unica soluzione.

  6. Cosa succede se ho più conti correnti intestati alla stessa società?

    L’imposta si applica per ciascun rapporto rendicontato separatamente. Una società con 3 conti correnti paga 118 × 3 = 354 euro annui complessivi.
    I conti inattivi o a bassa operatività continuano a generare il tributo: chiuderli riduce il costo fisso senza impatti operativi rilevanti.


Fonti

  • Debiti contributivi INPS: dal 28 marzo 2026 il tasso di interesse scende al 4,15%

    Dal 28 marzo 2026 il tasso di interesse per rateazioni e differimenti contributivi INPS scende dall’8,15% al 4,15%. I piani gia emessi restano invariati. Circolare INPS n. 39 del 2 aprile 2026.
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  • IVA sulle permute: il DL 38/2026 chiarisce la decorrenza del nuovo regime

    Il DL 38/2026 chiarisce che il nuovo regime IVA sulle permute (base = costo) si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2026. Per i contratti precedenti rimane il valore normale. Salvaguardati i comportamenti pregressi.
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