Debiti contributivi INPS: dal 28 marzo 2026 il tasso di interesse scende al 4,15%


TL;DR:
- L’art. 14 co. 1 del DL 38/2026 riduce la maggiorazione sul TUR da 6 a 2 punti percentuali
- Il tasso per dilazioni e differimenti contributivi scende dall’8,15% al 4,15% annuo
- Decorrenza: 28 marzo 2026 per le nuove domande di rateazione
- I piani già emessi e notificati restano invariati al tasso precedente
- La Circolare INPS n. 39 del 2 aprile 2026 fornisce tutte le istruzioni operative
Come funzionava il tasso prima del DL 38/2026
Quando un datore di lavoro non riesce a versare i contributi in scadenza, può chiedere la dilazione del debito contributivo oppure il differimento del termine di versamento. In entrambi i casi maturano interessi il cui tasso è determinato dalla formula dell’art. 13, comma 1, del DL 29 luglio 1981 n. 402: tasso = TUR + maggiorazione fissa.
Il TUR è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissato dalla BCE. La maggiorazione era determinata in 6 punti percentuali. Con il TUR sceso al 2,15% dall’11 giugno 2025, il tasso applicato alle rateazioni era pari a 8,15% annuo (2,15% + 6pp), come confermato dalla Circolare INPS n. 100/2025.
Un tasso dell’8,15% era oggettivamente elevato. Un datore di lavoro con debiti contributivi pagava sulle rateazioni un costo del denaro superiore a quello di molti prestiti bancari, penalizzando la regolarizzazione spontanea rispetto ad altre soluzioni finanziarie.
Cosa cambia con l’art. 14 del DL 38/2026
L’art. 14, comma 1, del DL 27 marzo 2026 n. 38 modifica strutturalmente la formula: la maggiorazione da applicare al TUR viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali. Con il TUR invariato al 2,15%, il nuovo tasso è: 2,15% + 2% = 4,15% annuo.
Il risparmio è immediato: 4 punti percentuali in meno sul debito contributivo rateizzato. Per un datore di lavoro con un piano da 50.000 euro su 24 mesi, la riduzione dall’8,15% al 4,15% comporta un risparmio di circa 2.000 euro di interessi.
Il tasso ridotto si applica anche alle sanzioni civili oggetto di dilazione, oltre che alle rateazioni dei debiti contributivi in senso stretto. L’INPS ha recepito la modifica con la Circolare n. 39 del 2 aprile 2026, che fornisce istruzioni operative agli uffici territoriali e ai datori di lavoro.
Chi beneficia subito e chi no: le regole di decorrenza
La decorrenza del nuovo tasso non è uguale per tutti i casi. Il DL 38/2026 e la Circolare INPS n. 39/2026 distinguono tre situazioni:
| Situazione | Tasso applicabile | Da quando |
|---|---|---|
| Nuova domanda rateazione dal 28.3.2026 | 4,15% annuo | 28 marzo 2026 |
| Piano già emesso e notificato (circ. 100/2025) | 8,15% (invariato) | Nessuna modifica |
| Differimento termine versamento | 4,15% annuo | Contribuzione marzo 2026 in poi |
| Sanzioni civili oggetto di dilazione | 4,15% annuo | 28 marzo 2026 |
I piani di rateazione già in corso non vengono rimodulati automaticamente. Chi ha un piano attivo al tasso 8,15% non beneficia della riduzione. Per ottenere il tasso agevolato occorre estinguere anticipatamente il piano esistente e presentare una nuova domanda: una valutazione di convenienza va eseguita caso per caso, tenendo conto degli eventuali interessi già maturati.
Perché è una buona notizia per le imprese in difficoltà
Un tasso del 4,15% è allineato ai livelli del credito bancario ordinario. Questo rende la rateazione una soluzione genuinamente competitiva rispetto ad altre forme di finanziamento a breve termine, favorendo la regolarizzazione spontanea dei debiti previdenziali.
Per molte PMI e imprese stagionali, i picchi di liquidità possono rendere difficile il rispetto delle scadenze contributive mensili. La possibilità di rateizzare a un tasso dimezzato riduce il costo dell’inadempimento temporaneo e incentiva a regolarizzare la posizione INPS piuttosto che rinviarla con interessi crescenti.
Un avvertimento operativo: la rateazione contributiva non è automatica. Richiede una domanda formale all’INPS, la valutazione dell’istituto e, in molti casi, la prestazione di garanzie. La corretta impostazione della domanda — tipo di rateazione, documentazione di supporto, piano proposto — è determinante per l’esito.
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Il dimezzamento del tasso cambia i termini della valutazione per chi ha debiti contributivi. Se hai già un piano in corso all’8,15%, conviene estinguerlo anticipatamente e richiederne uno nuovo? Se non hai ancora formalizzato la domanda, come si struttura correttamente? Queste sono domande con risposta case-specific.
Il team Finance e Legal di Gruppo AQ offre:
- Analisi di convenienza estinzione anticipata del piano esistente vs nuova rateazione al 4,15%
- Strutturazione della domanda di rateazione (documentazione, garanzie, piano proposto)
- Valutazione alternative (cessione crediti fiscali, linee di credito bancarie, accesso a strumenti di tesoreria)
Partiamo dalla posizione INPS attuale e dalla data dell’ultimo estratto contributivo.
In breve
- L’art. 14 co. 1 del DL 38/2026 riduce la maggiorazione da 6 a 2 punti percentuali sul TUR BCE
- Il tasso per rateazioni e differimenti scende dall’8,15% al 4,15% annuo dal 28 marzo 2026
- I piani già notificati non si aggiornano automaticamente: serve nuova domanda
- Il tasso si applica anche a differimenti (da marzo 2026) e sanzioni civili dilazionate
- La Circolare INPS n. 39 del 2 aprile 2026 fornisce le istruzioni operative
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Lo sapevi che
- La norma che regola il tasso sulle dilazioni — l’art. 13 del DL 402/1981 — è in vigore da oltre 40 anni: la modifica del DL 38/2026 è una delle poche modifiche strutturali nella sua storia
- Il TUR BCE era al 4,50% nell’estate 2023, al picco del ciclo di rialzi post-pandemia: con la vecchia maggiorazione di 6 punti, il tasso dilazione avrebbe raggiunto il 10,50%
- I piani già in essere al tasso 8,15% sono identificati dalla Circolare INPS n. 100/2025: chi vuole il nuovo tasso deve presentare una nuova domanda
- Il nuovo tasso si applica anche alle sanzioni civili oggetto di dilazione, non solo ai contributi in senso stretto
- Il DURC viene rilasciato anche in presenza di debiti rateizzati, purché il piano sia rispettato: la rateazione non pregiudica la regolarità contributiva
- Il tasso è dinamico: varierà automaticamente ad ogni modifica del TUR BCE applicando sempre la maggiorazione fissa di 2 punti
FAQ
- Qual è il nuovo tasso di interesse per le rateazioni contributive INPS?
Dal 28 marzo 2026 il tasso è il 4,15% annuo, risultante dalla somma tra il TUR BCE (2,15% dall’11 giugno 2025) e la nuova maggiorazione di 2 punti percentuali introdotta dall’art. 14 co. 1 del DL 38/2026.
Il tasso si applica alle rateazioni dei debiti contributivi, ai differimenti del termine di versamento (dalla contribuzione di marzo 2026) e alle sanzioni civili oggetto di dilazione. Non si applica ai piani già emessi e notificati sulla base del precedente tasso. - Ho già un piano di rateazione attivo: cambierà il mio tasso?
No. I piani di ammortamento già emessi e notificati — identificati dalla Circolare INPS n. 100/2025 — rimangono invariati al tasso precedente (8,15%).
Per beneficiare del nuovo tasso occorre presentare una nuova domanda. Prima di farlo, è consigliabile calcolare la convenienza: estinguere anticipatamente un piano in corso comporta il pagamento degli interessi già maturati e l’eventuale svincolo delle garanzie prestate. - Dal quando si applica il nuovo tasso per i differimenti?
Per i differimenti del termine di versamento contributivo, il tasso del 4,15% si applica alla contribuzione relativa al mese di marzo 2026 e a quelli successivi, come specificato dalla Circolare INPS n. 39/2026.
Per la contribuzione relativa a periodi precedenti (fino a febbraio 2026), anche se il versamento avviene dopo il 28 marzo 2026, si applica il tasso vigente nel periodo di competenza. - Devo fare qualcosa per accedere al nuovo tasso?
Per le nuove domande presentate dal 28 marzo 2026 il tasso del 4,15% si applica automaticamente: non è necessaria alcuna richiesta specifica.
Per chi ha già un piano in corso e vuole accedere al nuovo tasso, il percorso richiede: 1) verifica della convenienza dell’estinzione anticipata, 2) presentazione della domanda di estinzione, 3) nuova domanda di rateazione. La procedura si gestisce tramite il portale INPS nella sezione dedicata ai datori di lavoro. - Dove trovo le istruzioni operative dell’INPS?
La Circolare INPS n. 39 del 2 aprile 2026 fornisce tutte le indicazioni operative. È disponibile sul portale ufficiale INPS nella sezione ‘Circolari e messaggi’ (aprile 2026).
La circolare cita esplicitamente il testo dell’art. 14 co. 1 del DL 38/2026 e specifica le modalità applicative per le diverse tipologie di debito (rateazioni, differimenti, sanzioni civili). - Il nuovo tasso può cambiare in futuro?
Sì. Il tasso è indicizzato al TUR BCE: se la BCE modifica i propri tassi di riferimento, il tasso sulle rateazioni INPS varierà di conseguenza, applicando sempre la maggiorazione fissa di 2 punti sul TUR vigente.
Non esistono meccanismi automatici di notifica per i datori di lavoro: è responsabilità di ciascuno monitorare le variazioni del TUR BCE e aggiornare la pianificazione dei debiti contributivi di conseguenza.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale – DL 38/2026, GU n. 72 del 27 marzo 2026
- Dottrina Lavoro – INPS: variazione dell’interesse di dilazione e di differimento
- EC News – Riduzione dei tassi di interesse di dilazione e differimento contributivi
- Eutekne – Tasso di interesse per differimento e dilazione di contributi INPS al 4,15%
- Eutekne – Più leggero il tasso di interesse per differimento e dilazione (analisi DL 38)
- Assolombarda – Variazione tasso di interesse di dilazione e di differimento
- Edotto – Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento
- Lavorofacile – Interesse di dilazione e differimento scende al 4,15%





