PEX dividendi 2026: nuove soglie 5% e 500.000 euro

PEX dividendi 2026: nuove soglie 5% e 500.000 euro

TL;DR:

  • PEX più selettiva: serve 5% o 500.000 euro
  • Regola vale per delibere dal 1° gennaio 2026
  • Attenzione a catene partecipative e demoltiplicazione
  • Impatto anche su ritenuta 1,20% verso UE/SEE
  • Checklist prima di distribuire utili o vendere partecipazioni

Cosa cambia davvero dal 1° gennaio 2026?

Dal 2026 la Legge di Bilancio interviene sul trattamento fiscale dei dividendi quando i percettori sono imprenditori, società o enti residenti. Il punto operativo non è quanto dividendo viene distribuito, ma da quale partecipazione arriva: l’accesso all’esclusione PEX si restringe alle partecipazioni considerate significative secondo nuovi criteri dimensionali.

È un cambio di logica che impatta soprattutto le holding di medie dimensioni. Prima molte strutture societarie ragionavano per requisiti qualitativi (holding period, residenza, ecc.). Ora la dimensione della partecipazione diventa un filtro preliminare che può tagliare fuori pacchetti piccoli ma strategici.

Quali sono le nuove soglie e come si applicano?

La nuova regola è alternativa: basta rispettare uno dei due requisiti.

  • Partecipazione non inferiore al 5%, anche detenuta indirettamente tramite società controllate
  • Oppure valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro

Questo doppio binario cambia le priorità: non serve per forza contare sul 5% se la partecipazione ha un valore fiscale importante, e viceversa. Due società incassano 200.000 euro di dividendi. Se la prima ha il 6% rientra per percentuale. Se la seconda ha il 3% ma valore fiscale 700.000 euro rientra per valore. Lo stesso dividendo genera esiti diversi.

Come si calcola il 5% nelle strutture di gruppo?

La norma considera anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena di controllo. Tradotto: avere una holding sopra non basta. Serve ricostruire la catena e verificare la percentuale effettiva, perché in alcuni assetti si rischia di scendere sotto soglia senza accorgersene.

In presenza di sub-holding, veicoli e partecipazioni incrociate, il 5% economico percepito dal management può non coincidere con il 5% fiscale determinato secondo la catena partecipativa. Per chi gestisce strutture complesse, questa verifica diventa parte della routine di planning trimestrale.

Che impatto ha sulle delibere di distribuzione utili?

La regola si applica alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. Questo significa che la data della delibera può diventare più importante della data di maturazione degli utili, soprattutto per gruppi che storicamente deliberano dividendi a cavallo d’anno.

Esempio pratico: utili 2025. Se la delibera è a dicembre 2025, il perimetro PEX può essere diverso rispetto a una delibera a gennaio 2026, anche se il dividendo è lo stesso. Per i CFO, questo introduce una nuova variabile di pianificazione, soprattutto con holding che coordinano le delibere a livello di gruppo.

Cosa succede se la partecipazione è sotto soglia?

Sotto soglia, il rischio è l’uscita dal regime di esclusione con impatto immediato su imponibile e cash tax. Un 4,9% può essere salvato solo se il valore fiscale supera 500.000 euro. Nelle PMI italiane è frequente avere partecipazioni inferiori al 5% in società di filiera (consorzi, joint venture, società di servizi). Dal 2026 queste partecipazioni vanno riclassificate per capire se la tassazione effettiva cambia.

Se l’obiettivo è dismettere, la soglia incide anche sul disegno dell’operazione: potrebbe servire un conferimento prima della cessione o una riorganizzazione della catena per rispettare i nuovi requisiti.

Caso pratico: holding con partecipazioni minoritarie

Holding italiana con tre partecipazioni: A al 6% con valore fiscale 120.000 euro, B al 3% con valore fiscale 650.000 euro, C al 2% con valore fiscale 90.000 euro. Nel 2026 A rientra per percentuale, B rientra per valore, C resta fuori. A parità di dividendo, C può generare una tassazione molto più alta rispetto alle altre due.

La conseguenza non è fare engineering: è scegliere consapevolmente se tenere, incrementare, conferire o dismettere, e soprattutto quando deliberare. Per CFO che gestiscono multiple partecipazioni, questo scenario numerico diventa una reference operativa.


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Se la tua holding ha 10+ partecipazioni, gestisci catene indirette o stai pianificando exit, serve una verifica formale del perimetro PEX prima della delibera. Errori di calcolo oggi rischiano di costare decine di migliaia tra tassazione incrementale e cash tax.

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In breve

  • Nuove soglie: 5% o 500.000 euro
  • Data chiave: delibere dal 1° gennaio 2026
  • Attenzione a partecipazioni indirette e demoltiplicazione
  • Impatto anche su ritenuta 1,20% verso UE/SEE
  • Serve una checklist prima di dividendi ed exit

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Lo sapevi che

  • Una partecipazione sotto 5% può rientrare se supera 500.000 euro di valore fiscale
  • La data della delibera può contare più dell’anno di maturazione utili
  • La demoltiplicazione può ridurre molto la percentuale effettiva nel gruppo
  • Dividendi e plusvalenze vengono trattati con logica più coerente dal 2026
  • Le verifiche dimensionali impattano anche sui flussi UE/SEE
  • Un dossier incompleto può trasformare un tema fiscale in un problema di tesoreria

FAQ

  1. La soglia del 5% si calcola anche con partecipazioni indirette?

    Sì. La norma prevede che la partecipazione sia valutata anche indirettamente tramite società controllate. Se detieni il 30% di una holding che ha il 20% di una target, la percentuale indiretta è il 6%, sufficiente a rientrare nel requisito. La catena va tracciata per intero, applicando la demoltiplicazione se ci sono più livelli.

  2. Vale la soglia del valore fiscale o del valore di mercato?

    Vale il valore fiscale, cioè il valore determinato secondo le regole di valutazione delle partecipazioni ai fini IRES (solitamente valore di carico nel bilancio o valore di acquisizione rettificato). Il valore di mercato non conta ai fini della soglia 500.000 euro e questo può fare la differenza nelle valutazioni immobiliari.

  3. La regola vale per utili 2025 distribuiti nel 2026?

    No. La regola si applica alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 in poi. Se deliberi utili 2025 nel 2026, applichi la nuova disciplina. Se deliberi utili 2025 entro il 31 dicembre 2025, applichi le regole precedenti. La data della delibera è l’elemento chiave.

  4. Cosa cambia per società estere UE/SEE che incassano dividendi dall’Italia?

    Cambiano i requisiti per beneficiare della ritenuta agevolata all’1,20%. Se la partecipazione non raggiunge il 5% o 500.000 euro, la ritenuta può essere applicata a un’aliquota diversa secondo trattati o normativa comunitaria, con impatto sulla gestione operativa delle rimesse.

  5. Le plusvalenze su cessione quote seguono la stessa logica delle soglie?

    Sì. Le plusvalenze su partecipazioni che non raggiungono il 5% o 500.000 euro di valore fiscale non rientrano nel regime di esclusione e possono essere tassate con logiche diverse, influenzando i calcoli di exit planning.

  6. Come si gestiscono i casi con più società controllate nella catena?

    Occorre tracciare la catena completa di partecipazioni, considerando sia la percentuale diretta che quella derivante da catene indirette. Se la percentuale finale calcolata con demoltiplicazione scende sotto il 5%, va valutato se il valore fiscale complessivo raggiunge comunque 500.000 euro.


Fonti

  • Buoni pasto elettronici 2026: soglia esente sale a 10 euro

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